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Acquistare casa all’asta è sicuro? Vediamo perché

Acquisto casa  sicuro

Acquistare casa all’asta

Spesso quando si parla di acquistare una casa all’asta vi sono molti pregiudizi che portano a non ritenere sicuro un acquisto di questo tipo, perché magari la casa fa parte di un procedimento di pignoramento immobiliare e questo conduce a ritenerlo non tranquillo.

Bisogna fare chiarezza in quanto sicuramente, rispetto ad un acquisto e quindi a una compravendita normale, vi sono più passaggi burocratici da fare, più questioni sulle quali porre l’attenzione. La consulenza preventiva del Notaio è fondamentale, mentre per la fase di presentazione dell’offerta per un determinato immobile ci si può rivolgere anche ad altri professionisti.

Per questo motivo non bisogna avere paura, anzi si può incorrere in un acquisto molto vantaggioso perché, per le ragioni che vedremo, si cede il bene a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al suo reale valore. Vediamo, dunque, qual è la procedura e perché si può stare tranquilli nell’acquistare una casa all’asta dal Notaio, con la sua assistenza e consulenza.

L’asta immobiliare: di cosa si tratta

I procedimenti di acquisto di una casa all’asta si realizza mediante offerte che possono provenire da qualsiasi privato cittadino e si conclude con la vendita dell’immobile al migliore offerente. Le aste immobiliari possono essere di due tipi: giudiziarie e di dismissione del patrimonio pubblico.

L’asta immobiliare di cui parliamo è quella giudiziaria, nella quale si realizza da parte della giustizia forzatamente la vendita di uno o più beni immobili di proprietà della persona che a causa dei suoi debiti subisce un pignoramento.

L’asta si tiene presso il tribunale generalmente e spesso interviene come professionista delegato proprio il Notaio, ad accertare l’avvenuta validazione della procedura. Quest’ultima consiste in un sistema di valutazione delle varie offerte che provengono dai soggetti interessati in modo che poi vi sia un sistema di aggiudicazione delle stesse, ovvero di scelta del contraente migliore. Fin qui, nessun problema in quanto il potenziale acquirente che abbia visionato la casa e sia potenzialmente interessato, deve partecipare facendo un’offerta, in base al valore di partenza nonché in base alle proprie potenzialità economiche.

Come accertarsi del valore dell’immobile

Quando si acquista una casa normalmente il prezzo viene deciso dal venditore, in seguito ad una sua valutazione fatta da lui o da un tecnico di fiducia. Generalmente il venditore su questa base è libero di scegliere il prezzo in base a quanto ritiene opportuno, è libero quindi di alzarlo o abbassarlo, adeguandosi così al mercato immobiliare.

Nelle aste immobiliari, invece, viene effettuata una perizia che garantisce una maggiore oggettività nella definizione del prezzo di vendita. La perizia stabilisce il prezzo base della vendita e il perito viene nominato da un giudice, quindi a differenza delle vendite private non può essere scelto liberamente (ciò dovrebbe determinare minore non maggiore preoccupazione nell’acquirente).  La perizia contiene i dati descrittivi dell’immobile, ossia: l’identificazione catastale, la planimetria, le condizioni di fatto, lo stato di manutenzione, la descrizione dettagliata di eventuali problematiche inerenti il bene (ad esempio opere abusive), loro sanabilità e relativi costi.

Come leggere la perizia?

Per accertarsi della valutazione dell’immobile il potenziale acquirente può visionare la perizia, la quale è disponibile per la consultazione prezzo la cancelleria del tribunale o presso lo studio del professionista incaricato. Inoltre, se l’asta immobiliare è pubblicizzata su siti internet dedicati, la perizia può essere consultata online come avviso d’asta. Questo, pertanto, rappresenta un criterio di maggiore sicurezza nel contesto di un’operazione di vendita che comunque parte da un pignoramento.

Il pagamento del prezzo

Chi si aggiudica l’immobile deve ovviamente versare il prezzo stabilito. Da tale prezzo va scorporata la cauzione già versata inizialmente, entro il termine indicato nell’avviso di vendita.  Nulla esclude che anche acquistando all’asta si possa chiedere un mutuo ipotecario. In questo caso, nei termini di versamento del saldo del prezzo, dovrà essere perfezionato il contratto di mutuo previsto dalla legge, cioè non un mutuo normale ma un mutuo di scopo per l’acquisto del bene aggiudicato, che preveda il versamento diretto delle somme erogate e sia garantito da ipoteca di primo grado sul bene aggiudicato. Con delle piccole particolarità, che sono giustamente legate al fatto che la vendita in oggetto è forzata e ordinata dal giudice, si può tranquillamente chiedere un mutuo.

Risparmio rispetto ad un acquisto normale

Il prezzo è generalmente inferiore perché si parte da un prezzo di base ma sostanzialmente subisce grazie all’asta una diminuzione di base. Inoltre va detto che molto spesso può capitare che la casa all’asta contenga degli aggiustamenti da effettuare, delle piccole ristrutturazioni o variazioni in quanto nell’intenzione del proprietario non vi era la volontà di vendere. Se comunemente un proprietario che mettere in vendita la casa fa di tutto per renderla appetibile sul marcato, nell’asta il proprietario viene reso destinatario di un’espropriazione forzata a causa dei suoi debiti, con conseguente messa in vendita della sua casa essa potrebbe anche non essere nelle condizioni idonei, ma d’altro canto chi la acquista può godere di un prezzo di gran lunga minore.

Quali sono le spese da pagare per questo acquisto?

In ordine alle spese notarili, esse si pagano solo nel momento in cui si è presa una somma a mutuo e occorre pagare il rogito relativo, in quanto per la compravendita vi è un decreto di trasferimento che comporta l’acquisto della proprietà.

Per il resto non vi sono spese notarile, sempre se  se l’aggiudicatario ha saldato il prezzo in un’unica soluzione, quindi senza ricorrere al mutuo bancario. Il passaggio e l’annotazione del nuovo proprietario è compiuto direttamente dalla Cancelleria del tribunale che ha svolto la vendita. Ciò avviene dopo che il giudice avrà emesso il “decreto di trasferimento” che sostituisce l’atto di compravendita. Il decreto, inoltre, cancella le ipoteche del debitore pignorato.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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