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Cosa fare dei beni di cui dispongo senza averli ancora ricevuti in eredità?

attività da compiere sui beni ereditari prima dell’accettazione

Cosa succede se si dispone già di beni ereditari prima di aver accettato l’eredità?

Quante volte capita che un nostro caro sia venuto a mancare e che ci troviamo già in possesso di quelli che sono i beni facenti parte del suo asse ereditario, ma non abbiamo ancora accettato l’eredità e, dunque, non siamo ancora eredi e non sappiamo quali diritti abbiamo e quali siano i nostri poteri sui suddetti beni in questa fase.

Ebbene, prima di accettare l’eredità la legge attribuisce alcuni poteri e diritti a coloro che sono solo chiamati all’eredità, e per conoscere quali siano è opportuno rivolgersi al Notaio al fine di comprendere se una determinata attività svolta con riguardo a beni facenti parte dell’asse ereditario comportino o meno l’assunzione della qualifica di erede del defunto.

Tendenzialmente, dal momento della morte del proprio caro a quello dell’assunzione della qualità di erede, che avviene con l’accettazione dell’eredità, il chiamato ha la facoltà di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, difatti, egli subentra automaticamente nel possesso dei beni ereditari.

Cosa si intende per persona già nel possesso dei beni ereditari?

Per essere chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari, secondo quanto previsto dalla legge, si fa riferimento sia al possesso giuridico o materiale, potendosi trattare anche di una semplice disponibilità.

È anche possibile che il possesso sia relativo solo ad una parte del patrimonio ereditario o addirittura ad un solo bene, ma in ogni caso è necessario che il chiamato sia consapevole che il possesso si riferisca ai beni oggetto del patrimonio ereditario.

Quanto all’esercizio del possesso, non è necessario che esso sia esercitato personalmente dal chiamato potendo essere esercitato anche per mezzo di terzi.

Tendenzialmente, quanto al tempo di esercizio del possesso per esso può aversi tutto il tempo a disposizione per redigere l’inventario o per un tempo più limitato, non facendo la legge alcun riferimento alla durata.

I soggetti tenuti ad amministrare l’eredità prima che si proceda all’accettazione della stessa

In linea di massima, il chiamato all’eredità può già trovarsi nella posizione di possessore dei beni ereditari, tuttavia non è sempre così, difatti, può accadere che nessuno abbia la disponibilità della massa ereditaria dopo che è venuto a mancare il proprio caro.

Per tale motivo si distinguono tendenzialmente due modi per gestire tali beni prima che si procede all’accettazione dell’eredità: o decidendo di affidarli al chiamato che ancora non ha accettato ma che è il potenziale erede, oppure si decide di procedere alla nomina di un curatore dell’eredità.

Quali atti sui beni dell’eredità è possibile compiere dal Notaio senza che questi comportino l’accettazione dell’eredità?

Il chiamato all’eredità ha di norma il diritto di compiere alcuni atti in attesa di decidere se accettare l’eredità o meno.

Tali atti riguardano principalmente la conservazione, la vigilanza e l’amministrazione del patrimonio ereditario e, ad esempio, il chiamato può stipulare contratti di locazione o affitto, o intervenire in assemblee condominiali se un immobile ereditato fa parte di un condominio. Inoltre deve pagare le tasse e le eventuali utenze.

Gli atti che chi ha il possesso dei beni ereditari non può compiere senza divenire erede

Se si è chiamati all’eredità perché, ad esempio, un nostro caro ha lasciato un testamento pubblico redatto dal Notaio e ha deciso quale sue ultime volontà di attribuirvi una casa e già si è nel possesso della stessa, è possibile disporne e decidere di mettere in vendita l’immobile solo dopo aver accettato l’eredità.

È possibile in tal caso accettare l’eredità eseguendo l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione. In alternativa alla redazione dell’inventario si può decidere di accettare l’eredità acquistando la qualità di erede puro e semplice, e non con beneficio di inventario.

Difatti, aver conseguito il possesso materiale dei beni ereditari non è di per sé sufficiente a determinare l’accettazione tacita dell’eredità del defunto, in quanto come affermato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione il possesso dei beni ereditari non è un comportamento univoco e di per sé, non può integrare accettazione tacita dell’eredità a meno che non sia accompagnato da comportamenti che implichino un’intesa in tal senso.

Pertanto se si è chiamati all’eredità di una casa e già si è in possesso della stessa, non si può procedere alla compravendita della medesima dal Notaio se prima non si è proceduto all’accettazione dell’eredità, perché solo in tal modo si diventerà proprietari dell’immobile e si potrà procedere al rogito.

Cosa succede se il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari?

Qualora si sia stati chiamati all’eredità di un proprio caro che ha fatto testamento e non si è già nel possesso di alcun bene facente parte della massa ereditaria e magari si vuole ancora avere del tempo per pensare se accettare o meno l’eredità, la legge prevede l’istituto dell’eredità giacente.

L’eredità giacente si prospetta ogniqualvolta l’eredità non è nella disponibilità del chiamato o dei chiamati, ma si ha, come ben può immaginarsi la necessità che qualcuno si occupi della sua gestione.

In questo caso, per provvedere alla sua gestione viene nominato dal giudice, su richiesta di uno qualsiasi dei chiamati all’eredità, un curatore che ha il compito di amministrare

il patrimonio ereditario.

I presupposti che la legge richiede per la nomina del curatore sono la mancata accettazione da parte dei chiamati, nonché il mancato possesso dei beni ereditari. A nominare il curatore è tribunale del circondario in cui si è aperta la successione del defunto.

Quali atti può compiere il curatore dell’eredità giacente?

Il curatore dell’eredità giacente ha il compito di gestire il patrimonio ereditario, compiendo atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Pertanto deve redigere un inventario dell’eredità per determinarne la consistenza oggettiva, dopodiché può stipulare transazioni, riscuotere capitali e contrarre prestiti ipotecari, o ogni altro atto che possa accrescere il valore dell’asse ereditario, tra cui anche un atto di compravendita dal Notaio qualora si rendesse necessario.

Non può, invece, compiere atti a titolo gratuito che ridurrebbero il valore dell’asse ereditario, quindi non può effettuare alcuna donazione avente ad oggetto i beni ereditari. Inoltre, il curatore con l’autorizzazione del tribunale, può procedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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