Inventario dell’eredità dal Notaio

Cosa s’intende per inventario di eredità

L’inventario dell’eredità dal NotaioL’inventario di eredità è un documento che contiene un elenco descrittivo di beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta (per esempio immobili, conti correnti, libretti postali, autovetture ecc.) e rappresenta la situazione patrimoniale del defunto al momento della morte. Esso sembra essere imprescindibile tutte le volte in cui l’erede, in particolari condizioni, intende accettare l’eredità.

La descrizione dettagliata dei beni, infatti, consente di capire e distinguere i crediti e i debiti del defunto, ed eventualmente di escludere questi ultimi, onde evitare che gravino sul patrimonio personale di chi è chiamato alla successione.

Quando si redige l’inventario

I casi in cui si deve redigere l’inventario per legge riguardano fondamentalmente l’accettazione beneficiata, l’inventario di eredità giacente, l’inventario nei casi di assenza o morte presunta e l’inventario redatto dall’usufruttuario.

I soggetti che possono richiederne la redazione sono soltanto coloro i quali abbiano uno specifico interesse all’inventario stesso: in particolare, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, si tratta dello stesso erede. Un estraneo, che non abbia alcun interesse concreto e che non abbia nulla a che fare con quella successione, non può chiedere la redazione dell’inventario dichiarando, ad esempio, di voler conoscere il contenuto dell’eredità stessa: il richiedente deve avere uno scopo preciso, cioè quello di raggiungere un risultato utile e che tuteli giuridicamente il proprio status di erede.

La mera curiosità non costituisce una causa sufficiente per richiedere ad un notaio di iniziare le operazioni finalizzate all’inventario.

Si tratta di una competenza tipica notarile che trova la sua fonte nella legge ed in particolare nell’art. 1 co. 2 n. 4b della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, e nell’art. 769 del codice di procedura civile.

Quando è obbligatorio l’inventario

Quando sono chiamati alla successione minorenni o incapaci (ad esempio interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno), la legge prevede che l’eredità debba essere accettata con beneficio d’inventario e passando dall’autorizzazione giudiziale. La norma è a tutela degli incapaci, in quanto limita la responsabilità per i debiti ereditari al valore dei beni ereditari. Di conseguenza, gli incapaci non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti contratti dal defunto. I beni sui quali gravano debiti, che dovranno comunque risultare dall’inventario dell’eredità, e sempre previa autorizzazione del Tribunale, saranno venduti e sul ricavato potranno soddisfarsi i creditori del defunto.

Un altro soggetto obbligato all’inventario è l’erede che sia già in possesso dei beni ereditari: in particolare, la legge dispone che costui deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o da quando ha avuto notizia della devoluzione dell’eredità. Se entro questo termine ha cominciato l’inventario, ma non l’ha ancora completato, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve superare i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato rientrerà nel regime di accettazione di eredità pura e semplice.

Dove si fa l’inventario di eredità

Usualmente, se si tratta di beni mobili, l’inventario si svolge nel luogo in cui essi si trovano. La scelta sarebbe dettata dall’esigenza di avere un concreto riscontro con quanto dichiarato nel documento.

Chi può intervenire all’inventario di eredità?

In base all’art. 771 c.p.c., hanno diritto di assistere all’inventario di eredità:

1) il coniuge superstite;

2) gli eredi legittimi presunti;

3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

L’inventario dell’eredità dal notaio

Il Notaio, quale pubblico ufficiale, ha un ruolo importante nell’ambito della redazione dell’inventario, in quanto assicura che quei beni abbiano una esatta collocazione e che i soggetti giuridicamente più esposti e svantaggiati (gli incapaci) possano accettare l’eredità senza problemi o ripercussioni gravi sul proprio patrimonio.

Nello specifico, il notaio che procede all’inventario, si premurerà di:

  • informare le persone che hanno diritto di intervenire, almeno tre giorni prima, del luogo, giorno e ora in cui inizieranno le operazioni;
  • chiedere agli intervenuti di confermargli l’inesistenza di altri beni da inventariare, prima della chiusura delle operazioni, ammonendoli delle conseguenze per il caso di dichiarazioni false o reticenti.

La sua competenza in relazione all’inventario è alternativa a quella del cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Cosa accade se non tutti i soggetti che hanno diritto di intervenire vengono avvisati?

Nel caso in cui vi sia la mancata informazione della redazione dell’inventario ai soggetti sopra indicati nel termine di tre giorni dell’inizio delle operazioni, l’inventario sarà loro opponibile e il contenuto dello stesso non avrà efficacia fino a querela di falso. I soggetti che non sono stati avvisati possono anche respingere il contenuto.

È possibile chiedere una copia dell’inventario?

L’inventario è un atto pubblico e, come ogni atto pubblico ricevuto dal notaio, è possibile chiedere una copia conforme al notaio rogante. È inoltre soggetto a pubblicità mediante l’inserimento dello stesso nel Registro della Successioni che è conservato presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ossia il luogo dove il si trovava l’ultimo domicilio del soggetto defunto.

Come scegliere il Notaio evitando il contenzioso giudiziario

L’art. 769 c.p.c. consente la nomina diretta del Notaio qualora non siano stati apposti i sigilli all’eredità. Questo significa che la parte che prende l’iniziativa può affidare l’incarico di redigere l’inventario direttamente al notaio scelto dalla stessa o dal defunto. Di conseguenza, il procedimento di nomina comporta l’accettazione e la sottoscrizione dell’incarico professionale.

Costo notaio per l’inventario

Il verbale di inventario sconta l’imposta di bollo di 45 euro, e l’imposta di registro di 200 euro, oltre ai costi necessari per il deposito presso il Registro delle successioni. Naturalmente, il costo complessivo varia a seconda della natura dei beni da inventariare e del tempo che serve al Notaio per compiere tutte le operazioni del caso.

Ecco perché si consiglia di fissare un colloquio con il proprio Notaio al fine di valutare l’opportunità della procedura dal punto di vista economico e  la complessità della stessa.

Come viene effettuato l’inventario?

L’inventario non deve essere necessariamente completato in un’unica seduta. Può capitare che il defunto abbia un ingente patrimonio, composto da più beni immobili non tutti situati nel medesimo Comune, oppure che i numerosi beni presenti nel patrimonio non consentano di concludere le operazioni in un’unica giornata, richiedendo più tempo. Questo comporta inevitabilmente che l’inventario sia terminato in più sedute, al fine di ottenere una precisa rendicontazione, descrizione e valutazione dei beni oggetto del patrimonio ereditario.

L’efficacia dell’inventario

Essendo un atto redatto da un pubblico ufficiale, qual è appunto il notaio, l’inventario ha la stessa efficacia di qualsiasi atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso dell’esistenza dei beni oggetto di inventario e del verbale notarile.

Documenti necessari per l’inventario

  • carta di identità e codice fiscale dei genitori (o del genitore superstite) e del minore, oppure del tutore e dell’incapace (fotocopiati);
  • copia conforme del decreto di autorizzazione all’accettazione di eredità con beneficio di inventario;
  • se sono presenti beni mobili: elenco dettagliato fatto da un perito, con indicazione del valore di ciascuno dei beni; il perito dovrà essere presente al momento dell’inventario, nonché fornire copia della carta di identità e del codice fiscale;
  • se sono presenti beni immobili: atto di provenienza e dati catastali (per i terreni: certificato di destinazione urbanistica);
  • se sono presenti autoveicoli: fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà;
  • se il defunto aveva in corso rapporti di conto corrente o deposito titoli: elenco delle banche presso cui sono depositati tali titoli;
  • descrizione e documenti di crediti e debiti, se presenti;
  • se il defunto era socio di una società di persone: visura registro delle imprese, copia dell’atto costitutivo e degli eventuali atti di modifica successivi, indicazione del valore di mercato della quota sociale; al momento dell’inventario dovrà essere presente un commercialista per la valutazione della quota sociale (fornire copia della carta di identità e del codice fiscale);
  • se il defunto era socio di una società di capitali (s.r.l. o s.p.a. non quotata): visura registro delle imprese, libro soci in originale o estratto autentico, titoli azionari (se emessi) per la s.p.a., indicazione del valore di mercato della quota sociale; anche in questo caso sarà presente un commercialista per la valutazione della quota sociale, al momento dell’inventario;
  • se il defunto era titolare di un’impresa individuale: visura registro delle imprese e situazione patrimoniale al momento della morte.

Cosa succede se l’erede non menziona certi beni nell’inventario

Se l’erede che accetta con beneficio di inventario nasconde o non menziona i beni compresi nel patrimonio del defunto, al fine di evitare il loro rinvenimento e la relativa inventariazione, decade dal beneficio di inventario, e quindi risponderà dei debiti ereditari anche col proprio patrimonio personale.

Naturalmente nel momento in cui il notaio procede con le operazioni legate all’inventario non può sapere se nel patrimonio ereditario del defunto sussistono altri beni che sono stati omessi o nascosti da alcuni soggetti interessati. È proprio per questo motivo che il notaio provvederà ad informare le parti delle conseguenze che possono determinarsi qualora vengano formulate delle dichiarazioni false o reticenti. In virtù di quanto appena esposto prima di chiedere le operazioni inventariali, il notaio in qualità di pubblico ufficiale chiederà alle parti di avere una conferma in ordine all’assenza di altri beni da rendicontare.

Quali beni deve inserire il notaio nell’inventario?

Il notaio deve inserire tutti i beni del patrimonio del defunto, in quanto l’inventario rappresenta la fotografia della situazione ereditaria in modo veritiero ed integrale. Quando sono rinvenuti dei beni che non hanno un valore economico, il notaio potrà procedere anche solo a una descrizione sommaria degli stessi, consultandosi in prima battuta con lo stimatore. È, altresì, possibile che durante le operazioni finalizzate alla redazione dell’inventario vi siano delle contestazioni delle parti in ordine alla titolarità di alcuni beni che saranno riportare nell’atto come prescritto dall’art. 775 del codice civile.

Ritrovamento di beni particolari

Può accadere che durante le operazioni di inventario effettuate dal notaio siano rinvenuti dei beni che per le loro caratteristiche possono richiedere degli ulteriori adempimenti. In alcuni casi di seguito analizzati sarà necessario procedere secondo dei protocolli previsti dalla legge.

Ritrovamento di un testamento olografo durante l’inventario

Può accadere che durante il sopralluogo effettuato per redigere l’inventario, sia ritrovato un testamento olografo. Il notaio potrà in quell’occasione sia pubblicarlo contestualmente, nel caso in cui sia in possesso dell’estratto per riassunto dell’atto di morte, sia rinviare la pubblicazione ad un momento successivo, su accordo co gli interessati. Questi ultimi potranno anche richiedere al notaio di custodirlo fiduciariamente ai fini della pubblicazione dello stesso.

Ritrovamento di un’arma durante un inventario

Per detenere un’arma è necessario disporre del Porto d’Armi. Può accadere che durante le operazioni di inventario sia ritrovata un’arma da fuoco, o un’arma antica o dal valore storico artistico. In tutti questi casi, anche qualora sia un oggetto di pregiato valore che non sia più abilitato all’uso, è necessaria una comunicazione avente ad oggetto l’esistenza dello stesso all’autorità di Pubblica Sicurezza, o ai Carabinieri, come previsto dall’art. 20 co. 5 l.110/1975.

In tal caso le eventuali armi non dovranno essere in alcun modo alterate o rimosse e dovranno essere consegnate alle autorità competenti nel caso in cui gli eredi non dispongano di un Porto d’Armi.

La presenza di uno stimatore

La presenza di uno stimatore non è obbligatoria, ma opportuna.

Valutare un patrimonio è una responsabilità che richiede anche alcune competenze specifiche. Infatti è il soggetto tecnico che opererà una valutazione attenta dei beni oggetto di patrimonio ereditario, quando le operazioni non risultano molto agevoli ed in particolare quando si tratta di un ingente patrimonio. Nella prassi lo stimatore viene scelto dalle parti e viene nominato dal notaio prima di iniziare l’inventario. Può anche accadere che sia nominato dal Tribunale come prescritto dall’art.773 del codice civile. Il notaio si accerterà che sia un soggetto idoneo all’incarico che gli viene conferito

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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