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Cosa succede se non si può andare dal Notaio per l’atto?

Cosa succede se non si può andare dal Notaio per l’atto

La procura come soluzione all’impossibilità di recarsi dal Notaio per la stipula

Quante volte capita di fissare l’appuntamento dal Notaio per il rogito, magari per vendere la quota della casa dei genitori che si è ereditata per successione dopo l’apertura del testamento pubblico del proprio caro, oppure si ha difficoltà a raggiungere lo studio perché si è anziani e non si ha la possibilità di uscire di casa molto facilmente, o ancora si ha l’esigenza di vendere la propria casa perché si è ottenuto l’agognata promozione lavorativa, ma nel frattempo già ci si è trasferiti fuori città e non si ha modo di raggiungere lo studio notarile il giorno fissato per il rogito della compravendita immobiliare?

Ebbene, quel che viene naturale pensare come soluzione all’impossibilità di recarsi di persona dal Notaio è quella di rimandare l’atto ad altra data, tuttavia, ciò non è sempre possibile, sia perché bisogna mettere d’accordo tante persone che possono avere poi impossibilità in altre date a stipulare l’atto, sia perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare, si pensi all’ipotesi in cui si acquista casa con il mutuo e la Banca fornisce delle date prestabilite per la sottoscrizione del contratto che non è facile rimandare ad altra data.

La legge, quale soluzione all’inconveniente di non potersi recare dal Notaio di persona, dà la possibilità di stipulare una procura, in tal modo al momento del rogito sarà presente il rappresentante del comparente, che agirà in nome e per conto del rappresentato, che è la parte sostanziale dell’atto notarile.

La procura speciale come rimedio se non si può andare dal Notaio per stipulare uno specifico atto

La procura, quale atto unilaterale, necessita della sola firma del rappresentato che la rilascia o per uno specifico atto o per una serie di atti in favore di un altro soggetto che viene definito rappresentante, ed il quale agirà in nome e per conto del primo in sede di stipula dell’atto notarile.

Se, ad esempio, si ha l’esigenza di stipulare un atto di compravendita immobiliare e si vive fuori, lontani dallo studio notarile prescelto per la stipula si può rilasciare una procura speciale.

Si tratta dell’atto unilaterale con il quale il rappresentato incarica un altro soggetto ad essere presente al rogito in nome e per conto del soggetto che non può recarsi allo studio, al fine di sottoscrivere l’atto di compravendita immobiliare.

Gli effetti ed il costo della procura speciale dal Notaio

Se si conferisce una procura speciale, le funzioni ed i poteri del rappresentante si esauriscono al momento della sottoscrizione dell’atto, tutti gli effetti della stipula si produrranno direttamente in favore del rappresentato.

È bene precisare che nel caso in cui il procuratore rappresenti il soggetto che vende l’immobile, può anche incassare il prezzo per conto del venditore, purché ciò sia indicato in atto tra i poteri del rappresentante.

La procura speciale, diversamente dalla procura generale, va allegata in originale all’atto notarile ed esaurisce le sue funzioni con la sottoscrizione dello specifico atto per cui è stata concessa, non potendo più essere utilizzata dal rappresentante.

Sempre nell’ambito delle caratteristiche che contraddistinguono la procura speciale rispetto alle altre, trattandosi di un atto unilaterale che viene redatto al fine del compimento di un solo affare, essa ha un costo più ridotto rispetto alla procura con cui si incarica un soggetto a stipulare tutta una serie di atti.

Come delegare un altro soggetto a compiere una serie di atti per conto proprio dal Notaio?

La procura generale, diversamente da quanto sin qui detto, è finalizzata tendenzialmente al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ma può essere utilizzata anche per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, purché sia specificato espressamente.

Essa, ad esempio, può essere rilasciata se un soggetto ha diverse proprietà immobiliari che vuole vendere e si trova impossibilitato a raggiungere in diversi momenti lo studio notarile che si occuperà della stipula, dunque può delegare un altro soggetto a compiere tutte le diverse compravendite.

La tassazione della procura generale si compone, in genere, dell’imposta di bollo in misura fissa pari a 30,00 euro e dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro se l’atto è soggetto a registrazione in termine fisso, pertanto ha un costo tendenzialmente più elevato rispetto alla procura speciale.

I vantaggi della procura generale rispetto alla procura speciale

La procura generale, come appena enunciato, ha, in linea generale, un costo più elevato rispetto alla procura speciale in quanto rispetto a quest’ultima va registrata e deve essere consegnata in copia allo studio notarile non esaurendo le sue funzioni in un unico atto.

Difatti, la durata della procura generale può essere a tempo indeterminato, ma ciò non esclude che chi la conferisce possa sempre revocarla e farne terminare gli effetti.

Come stipulare l’atto dal Notaio se ci si trova all’estero?

Se ci si trova all’estero e si vuole concludere un atto dal Notaio in Italia e non si può raggiungere lo studio è possibile ricorrere allo strumento della procura estera, la quale ha la stessa funzione della procura italiana, ma per essere utilizzata necessita di alcuni accorgimenti.

Tendenzialmente, all’interno della procura estera devono essere dettagliatamente indicati i soggetti ed i poteri della procura, oltre all’autorità competente al rogito di cui deve essere accertata l’identità.

Gli atti per cui non si può rilasciare una procura

È bene precisare che non per tutti gli atti è possibile rilasciare la procura, in quanto esistono nell’ordinamento alcuni negozi che possono essere compiuti solo personalmente da un soggetto e non possono essere stipulati per procura attraverso un rappresentante, si tratta dei cosiddetti negozi personali o personalissimi.

Per esempio, non è possibile rilasciare procura per stipulare un testamento pubblico, in quanto atto personalissimo esso può essere stipulato solo dalla persona del testatore, stesso discorso va fatto per la donazione, dovendo necessariamente sussistere l’intenzione profonda di cedere quel bene per uno spirito di liberalità non si può ammettere l’intervento di un terzo nell’espressione della volontà di donare. Tuttavia, sebbene sia un atto personalissimo, è in alcuni casi possibile rilasciare un mandato a donare, purché siano indicati in maniera espressa il soggetto donatario e l’oggetto della donazione.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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