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Liberarsi dai debiti ereditari

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Cosa sono i debiti ereditari

Quando si accetta l’eredità, in modo espresso o tacito, si assume la qualifica di erede. Il tratto caratteristico dell’erede è che egli diventa destinatario di tutte le posizioni giuridiche di cui era titolare il defunto. Partendo dal principio in base al quale l’eredità comprende non solo beni, ma anche posizioni attive e passive, la conclusione che bisogna trarre è che il soggetto che accetta l’eredità dovrà anche farsi carico dei debiti ereditari.

Fra i debiti ereditari sono comprese le spese, le posizioni che comportano uscite in ambito patrimoniale, ed in generale tutto ciò che richiede un necessario impiego di risorse economiche. Sebbene fra i debiti ereditari, la parte maggiore è costituita dai debiti che facevano capo al defunto e che sono stati da lui contratti prima della sua morte, sono però comprese anche le spese successive alla sua morte ed alla stessa connessa. Volendo fare un esempio, rientrano fra i debiti ereditari anche le spese funerarie o le spese per un eventuale pubblicazione di testamento.

Quanto costano questi rimedi

Per quanto concerne i costi di questi rimedi, la soluzione più economica potrebbe essere quella di prevedere una clausola testamentaria a monte, visto che si pagherà il costo complessivo del testamento, se redatto dal Notaio, senza ulteriori aggiunte. Per ulteriori chiarimenti e specificazioni sui costi, è possibile chiedere un preventivo gratuito direttamente al notaio.

Chi risponde dei debiti ereditari

I debiti ereditari sono parte integrante del patrimonio del defunto, e, dunque, della sua eredità. Di regola, quindi, sono tenuti a farsene carico tutti gli eredi, e, come sancito dallo stesso codice civile, i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.

Questo significa che, se per esempio un soggetto è stato, nel testamento, istituito erede per metà, dovrà rispondere per metà anche dei debiti ereditari. Altra particolarità è che l’erede deve rispondere dei debiti anche se questi superano il valore dei beni ricevuti in attivo, e, anzi, risponde con il suo patrimonio personale. Con l’aiuto del Notaio è possibile prevedere dei rimedi, in favore dell’erede che non voglia pagare i debiti ereditari, vediamo come.

Ripartizione debiti nel testamento

Già in sede di redazione del testamento, è possibile prevedere a monte che, una volta apertasi la successione con la morte del testatore, i debiti che fanno parte della sua eredità vengano ripartiti in modo diverso rispetto a quanto previsto dalla legge. Il testatore può prevedere, con il consiglio del professionista notarile, che siano tenuti a farsene carico soggetti diversi. Si potrebbero scegliere diverse soluzioni, come ad esempio:

  • Far gravare i debiti solo su alcuni degli eredi, e non su tutti, mediante espressa clausola;
  • Attribuire i debiti al soggetto beneficiario di un legato, e quindi qualificare il necessario pagamenti dei debiti come condizione o onere.

Bisogna però precisare che la clausola di deroga ha effetto solo nei rapporti interni, ciò vuol dire che i creditori del defunto possono comunque rivolgersi agli eredi per il pagamento dei debiti ereditari, seppur solo in misura proporzionale alle loro quote, non per l’intero. Gli eredi paganti poi potranno rivalersi sugli oggetti che il testatore ha previsto se ne facessero effettivamente. Inoltre, se i debiti vengono fatti gravare sul beneficiario del legato, questo non è tenuto a pagare in misura superiore rispetto al valore di quanto ricevuto, contrariamente all’erede.

L’accettazione con beneficio d’inventario

Qualora il testatore non preveda nel testamento una diversa ripartizione dei debiti, ed il soggetto istituito erede voglia evitare di risponderne con il proprio patrimonio personale, il rimedio principale, qualora i beni ereditari siano insufficienti al pagamento dei debiti ereditari, è l’accettazione dell’eredità col beneficio di inventario.

Questo rimedio, utile e anzi necessario in caso di eredità passive, serve ad evitare la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. Il codice civile prevede addirittura che alcune categorie di soggetti non possano accettare l’eredità se non con questa modalità, come ad esempio i minori, gli interdetti, gli inabilitati, e le persone giuridiche.

L’accettazione beneficiata comporta alcune fasi: la dichiarazione di accettazione che deve essere trascritta nei Registri immobiliari, il necessario inventario dei beni che compongono l’eredità, con relativa menzione del valore complessivo degli stessi, ed il pagamento dei creditori ereditari. Una volta compiuta l’accettazione beneficiata, qualunque atto di disposizione dei beni ereditari, che sia vendita, permuta o altro, deve essere preventivamente autorizzato dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, cioè il luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La fase del pagamento dei creditori ereditari può avvenire mediante lo strumento della liquidazione, concorsuale o individuale, oppure mediante lo strumento della cessione dei beni ereditari.

Cessione dei beni ereditari

Una volta compiute tutte le fasi per una valida accettazione con beneficio d’inventario esiste un’alternativa alla liquidazione dei creditori. Si tratta del rilascio dei beni ai creditori, ed è una figura molto simile a quella contrattuale della cessione dei beni ai creditori. Nello specifico, l’erede abbandona l’amministrazione dei beni, che verranno gestiti da un curatore nominato appositamente dal Tribunale del luogo di apertura della successione. Sarà poi il curatore ad occuparsi di procedere alla vendita e al pagamento di tutti i creditori dell’eredità.

Separazione dei beni del defunto

Oltre all’accettazione beneficiata, c’è un altro rimedio per pagare i debiti ereditari. Lo strumento della separazione dei beni non crea una vera e propria separazione patrimoniale, ma consente ai creditori ereditari un diritto ad essere preferiti e privilegiati, rispetto ai creditori personali dell’erede, nel pagamento di quanto loro spettante. Fra i creditori ereditari possono rientrare anche i soggetti beneficiari di un legato. Bisogna precisare che l’accettazione con beneficio d’inventario prevale su un’eventuale separazione dei beni, e, pertanto, i due rimedi non sono cumulabili.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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