Si può cambiare idea il giorno del rogito notarile?
- Il giorno del rogito notarile
- La consistenza della casa da acquistare
- I mezzi di pagamento
- La lettura dell’atto
- La donazione
- L’importanza del colloquio
- Si può cambiare idea in caso di compromesso notarile già stipulato?
Il giorno del rogito notarile
Il giorno della stipula del rogito notarile, così come è stato fissato dalle parti e dal Notaio, si provvede a sottoscrivere il contratto dopo la lettura del Notaio. Si arriva a questa fase dopo una serie di valutazioni preliminari, svolte prima a telefono con i collaboratori e il Notaio, e poi tramite eventuali colloqui, a seconda della complessità dell’operazione.
Di regola viene tutto stabilito prima, in particolare vengono effettuati tutti i controlli, le visure, la raccolta dei documenti, per evitare che si arrivi il giorno dell’atto con brutte sorprese. Le parti, a loro volta, devono giungere alla stipula preparate su quelli che sono gli effetti dell’atto che vanno a stipulare. Ciò, tuttavia, non vuol dire che non possano cambiare idea, soprattutto se vi sono aspetti che non abbiano compreso fino in fondo. Il compito del Notaio è anche e soprattutto quello di accertarsi che le parti abbiano compreso gli effetti del rogito da sottoscrivere. Vediamo quali sono gli ostacoli che possono verificarsi il giorno della stipula e che possano condurre a rinviare l’atto.
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La consistenza della casa da acquistare
Quando si stipula una compravendita, sono varie le situazioni che potrebbero verificarsi e che potrebbero condurre le parti a cambiare idea. Questo deve essere ovviamente evitato, per questo il Notaio richiede in anticipo tutta la documentazione necessaria a rogitare, ma ciò non toglie che possano sempre esserci imprevisti dell’ultimo minuto che conducano le parti a non voler più rogitare.
Un primo aspetto può riguardare la consistenza dell’immobile. Il Notaio riceve tutta la documentazione, l'atto di provenienza, le visure catastali, la planimetria catastale, tutto corrispondente allo stato di fatto. Il Notaio verifica la documentazione ma non verifica lo stato di fatto dell’immobile ( non va a visionare la casa da acquistare).
Sono le parti a dover dichiarare di fronte al Notaio che la planimetria corrisponda allo stato di fatto. Se il giorno dell’atto, l’acquirente che ha visionato la casa rinviene sulla planimetria un elemento che non aveva notato nel visionare la casa, può sicuramente cambiare idea.
Si può cambiare idea in caso di compromesso notarile già stipulato?
In questo caso, cambiare idea e non stipulare il rogito alla data di scadenza prestabilita comporta delle responsabilità per le parti che ne sono obbligate.
I mezzi di pagamento
Quando si stipula una compravendita, dinanzi al Notaio deve avvenire il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. Di solito, le parti si accordano in precedenza, relativamente al tipo di pagamento da effettuare. Pertanto il venditore dirà all’acquirente se preferisce un assegno circolare o un bonifico. Meno utilizzato è l’assegno bancario. Il Notaio ammonisce le parti di fare attenzione e di portare l’assegno o la ricevuta del bonifico, essendo elementi essenziali dell’atto.
Per il rispetto della disciplina antiriciclaggio, infatti, il Notaio deve annotare nell’atto tutti i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, pertanto il giorno del rogito, appena giunte le parti, chiederà loro i documenti di identità e l’assegno (o bonifico) con cui pagare. Di questi farà una copia da inserire nel fascicolo. Qualora prima del rogito, l’acquirente abbia chiarito di pagare con assegno, tuttavia il giorno del rogito si presenta senza assegno ma richiedendo di fare un bonifico bancario o postale, il venditore può cambiare idea, preferendo un altro mezzo di pagamento. Ciò può portare anche a rinviare la stipula.
La lettura dell’atto
Nel corso della stipula, un ruolo fondamentale è svolto dalla lettura dell’atto. Il Notaio ha l’obbligo di effettuare questa lettura prima di far sottoscrivere l’atto alle parti. Questo obbligo ha proprio la funzione di specificare alle parti tutti gli effetti dell’atto che stanno per stipulare. Ovviamente tutto viene specificato nei giorni precedenti la stipula, attraverso i colloqui con il Notaio. Ciò non toglie che nel corso di questa le parti possono cambiare idea per qualche aspetto di cui non aveva ancora contezza.
La donazione
Se nella compravendita possono delinearsi ostacoli dell’ultima ora legati ai numerosi controlli che vanno effettuati sul venditore nonché sull’immobile, lo stesso può dirsi per la donazione. Si tratta di un contratto con il quale un soggetto attribuisce a un altro a titolo gratuito una casa o un altro bene immobile, senza dunque chiedere alcun corrispettivo. Questo atto, tuttavia, nasconde molte inside, non sempre conosciute dalle parti. Ciò è legato alla successione ereditaria e al fatto che spesso la donazione si configura come una sorta di anticipo sulla stessa.
La casa donata al figlio, ad esempio, sarà imputata alla sua quota di eredità al momento della morte del genitore e, di conseguenza, oggetto di probabile pretesa da parte degli altri eredi. Questo comporta problemi alla circolazione del bene in caso di rivendita, legati alla concessione del mutuo da parte della Banca. Ebbene, se questo effetto non è ben compreso dal donante e viene esplicato dal Notaio prima del rogito, la parte potrebbe anche cambiare idea.
L’importanza del colloquio
Queste situazioni rappresentano delle eccezioni. Il rogito notarile è finalizzato a stipulare un contratto tra due o più parti, le quali devono esprimere la volontà ed essere pienamente consapevoli dell’atto che si va a fare. Per questo motivo, il diritto di essere incerti fino all’ultimo momento è sacrosanto e deve essere tutelato anche dal Notaio. Ciò non toglie che tali situazioni vadano evitate, attraverso una programmazione accurata della fase preliminare, che si può sviluppare soprattutto attraverso i colloqui.
Il colloquio di persona con il Notaio serve non solo per chiedere un preventivo, ma per comprendere bene tutte le clausole che saranno inserite nell’atto, tutti gli effetti da esso prodotti. Nel corso del colloquio le parti congiuntamente, o separatamente una per volta, potranno sciogliere tutti i dubbi relativi all’atto che stanno per stipulare, giungendo così al giorno del rogito pienamente coscienti e sicuri.
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