Strumenti di tutela per il cieco negli atti dal notaio
- Strumenti di tutela per il cieco negli atti di trasferimento dal notaio
- Il cieco e la disciplina di riferimento: cenni generali
- Può un cieco donare o vendere? quali problemi sorgono?
- Il cieco che sa e può sottoscrivere dinanzi al notaio
- Il cieco che non sa o non può sottoscrivere
- Se il cieco è straniero?
- Verifica corrispondenza stato immobile per il non vedente
Strumenti di tutela per il cieco negli atti di trasferimento dal notaio
Il cieco può disporre dei propri beni e non è prevista alcuna norma che limiti la capacità di trasferire un bene né a titolo gratuito né a tiolo oneroso. Tuttavia, il legislatore ha dovuto affrontare problematiche inerenti alle stringenti norme in materia catastale aventi ad oggetto l’identificazione dell’immobile e la perfetta conoscenza dello stesso da parte di chi lo trasferisca.
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Il cieco e la disciplina di riferimento: cenni generali
Il cieco gode di una particolare tutela offerta dal legislatore nella legge 3 febbraio 1975 n.18.
L’art.1 fa riferimento ai ciechi, ossia ai soggetti privi della vista. Il notaio non può spingersi oltre alla sua diligenza professionale, indagando in maniera meticolosa la veridicità della dichiarazione del comparente cieco. Pertanto, provvederà ad un controllo nei limiti delle sue possibilità. Particolarmente acceso è il dibattito sull’applicabilità alla legge sui ciechi all’atto pubblico notarile, che in caso di ammissibilità prevede in alcuni casi anche l’intervento di due assistenti. Di fondamentale importanza è rimettersi alle scelte operate dal notaio.
Il cieco che sa e può sottoscrivere dinanzi al notaio
Nel caso in cui il cieco sia in grado di sottoscrivere è necessaria la presenza di due testimoni come prescritto dalla legge notarile, che stabilisce che tutte le volte in cui un soggetto non sappia leggere è necessaria e obbligatoria la presenza di due testimoni aventi i requisiti di legge.
Il cieco che non sa o non può sottoscrivere
Nel caso, invece, in cui il cieco non sappia o non possa sottoscrivere è necessario adottare le specifiche tutele. Innanzi tutto è necessario che il cieco comunichi la causa al notaio che provvederà a menzionarla nell’atto, pena la nullità dello stesso. In secondo luogo è necessario analizzare la presenza degli assistenti.
Se l’operatore giuridico decide di applicare la legge sui ciechi sarà necessario che utilizzi la dicitura richiesta dalla legge che è <
Il notaio dovrà accertarsi se il cieco sa apporre il segno di croce. Nel caso non sia in grado si ritiene altamente opportuno che il cieco lo dichiari al notaio e che quest’ultimo lo menzioni nell’atto.
Se il cieco è straniero?
Può capitare nella prassi che il cieco sia straniero e non conosca la lingua italiana. In questo caso la presenza dei testimoni sarà sempre necessaria e si applicherà la disciplina tipica prevista dalla legge notarile per coloro che non parlano la lingua italiana, in particolare gli art. 54 e 55 della legge notarile.
Può un cieco donare o vendere? Quali problemi sorgono?
Il problema del cieco e degli atti di trasferimento, si pone in relazione alla dichiarazione prevista dal DL 78/2010 avente ad oggetto le planimetrie, i dati catastali e la conformità allo stato di fatto dei fabbricati in cui si trovano. Tale dichiarazione è di fondamentale importanza in quanto in assenza di questa, l’atto è da considerarsi nullo.
Con l’entrata in vigore di questa norma, in particolare dal 1° luglio 2010, il DL 78/2010, dispone che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:
- I dati di identificazione catastale;
- Il preciso riferimento alle planimetrie depositate in catasto del Comune in cui è sito l’immobile;
- la dichiarazione di parte, resa nell’atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Questa dichiarazione può essere sostituita con una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Il DL 78/10 obbliga in altre parole il venditore o colui che trasferisce ad altro titolo a dichiarare la conformità catastale dello stato di fatto rispetto alle planimetrie depositate presso il Catasto.
Verifica corrispondenza stato immobile per il non vedente
Il problema si pone, però, sulla reale verifica che il cieco possa effettuare sulla corrispondenza allo stato in cui si trova l’immobile. È da precisare che il legislatore non ha voluto mai degradare ad incapacità di agire colui che è privo della vista. Allo stesso tempo, però, la donazione, ad esempio, che è un atto spontaneo a titolo gratuito, determina un depauperamento da parte del donante (in questo caso il cieco) e un arricchimento da parte del donatario. Ciò potrebbe arrecare un pregiudizio al cieco nel caso in cui non sia perfettamente consapevole dell’atto che stia compiendo. Per tali ragioni, ci si è chiesti quali sono le forme di tutela che possono essere adottate.
La tecnologia avanzata offre nuove metodiche per far sì che il cieco dinanzi al notaio possa vendere o donare o compiere qualsiasi atto dispositivo che abbia ad oggetto il trasferimento di un immobile. Innanzi tutto il cieco potrebbe avvalersi di strumentazioni tecniche come il braille consistente in un sistema di scrittura per i ciechi, fondato sulle combinazioni di punti in rilievo che si leggono scorrendovi sopra i polpastrelli delle dita. In questo caso, sarebbe in grado di attestare quanto richiesto dal legislatore. Altra soluzione è offerta stesso dal legislatore nella medesima legge che stabilisce la necessità di tale dichiarazione. In sostituzione della stessa, qualsiasi soggetto e, quindi, anche il cieco, potrebbe avvalersi dell'attestazione di conformità di un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, indipendentemente dalle sue caratteristiche soggettive.
Non è necessario che dinanzi al notaio si presenti anche il tecnico e che sia quindi considerato parte del contratto. La dichiarazione attestante la conformità potrà essere allegata all’atto.
Il notaio è di peculiare importanza in quanto a seconda del caso concreto in sede di colloquio consiglierà al soggetto non vedente come procedere al fine di tutelarsi e di raggiungere l’obiettivo prefissato.
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