Acquisto e cancellazione usufrutto: quando andare dal notaio
- Usufrutto: quando andare dal notaio
- Acquisto usufrutto: quando andare dal notaio
- Cosa può fare chi ha l’usufrutto
- Cosa succede alla morte dell’usufruttuario
- Morte usufruttuario: si deve andare dal notaio?
- Come cancellare l’usufrutto alla morte dell’usufruttuario
- Rinuncia all’usufrutto dal notaio
- Usufrutto e notaio: cosa fa dopo il rogito
- A che serve la trascrizione dell’acquisto dell’usufrutto
- Cosa fanno gli eredi alla morte dell’usufruttuario
- Costo cancellazione usufrutto
- Entro quanto tempo presentare la voltura catastale
Usufrutto: quando andare dal notaio
Quando si decide di comprare l’usufrutto su una casa o di cederlo, così come di rinunciarvi o di cancellarlo, non sempre si è a conoscenza della procedura prevista dalla legge e in particolare una delle domande più frequenti è quando sia necessario andare dal notaio. Analizziamo insieme quando e perché bisogna rivolgersi a un notaio.
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Acquisto usufrutto: quando andare dal notaio
Per acquistare l’usufrutto su un bene immobile come una casa, un locale commerciale, un box auto, è necessario recarsi dal notaio per la stipula di un atto pubblico.
Sarà necessaria la presenza del proprietario del bene e di colui che intende acquistare l’usufrutto in quanto si tratta di un vero e proprio contratto di compravendita che, invece di avere ad oggetto il diritto di proprietà, avrà ad oggetto il diritto di usufrutto su un bene.
Usufrutto e notaio: cosa fa dopo il rogito
Il notaio è una figura fondamentale in quanto dopo il rogito notarile provvederà alla registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate e alla trascrizione dello stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Al momento della stipula, infatti, la parte acquirente versa una somma di denaro per il pagamento delle imposte e delle tasse nelle mani del notaio che provvederà a versarle all’erario, in qualità di un pubblico ufficiale e sostituto d’imposta.
A che serve la trascrizione dell’acquisto dell’usufrutto
La trascrizione dell’acquisto del diritto di usufrutto effettuata dal notaio ha una precisa funzione che è quella di rendere conoscibile e opponibile anche i terzi e non solo tra le parti l’atto che è stato stipulato. È proprio per questo che si parla di pubblicità, ossia di un modo di rendere pubblico un atto che è avvenuto tra privati.
Cosa può fare chi ha l’usufrutto
Colui che acquista l’usufrutto viene chiamato usufruttuario e acquisisce il diritto di godere del bene e di suoi frutti. In particolare può darlo in affitto e percepire i cosiddetti frutti civili, ossia i canoni di locazione, come se fosse il proprietario del bene.
Ciò che è vietato all’usufruttuario è modificare la destinazione d’uso dell’immobile e vendere la piena proprietà dello stesso. Il suo diritto quindi, oltre ad essere limitato, è anche temporaneo: la durata dell’usufrutto, infatti, non può eccedere la vita dell’usufruttuario, ma le parti possono anche stabilire una durata più breve.
Il proprietario del bene, una volta che abbia ceduto l’usufrutto dal notaio, viene chiamato nudo proprietario in quanto viene proprio spogliato dei poteri tipici che può avere un titolare pieno di un bene.
Cosa succede alla morte dell’usufruttuario
Alla morte dell’usufruttuario l’usufrutto si estingue. Ciò determina che se sono titolare del diritto di usufrutto su una casa, alla mia morte non cadrà in successione in favore dei miei eredi, non farà parte, quindi, del patrimonio ereditario, ma tale diritto cesserà di esistere.
Cosa fanno gli eredi alla morte dell’usufruttuario
Una volta che sia morto l’usufruttuario bisognerà dare pronta notizia al nudo proprietario del bene in quanto dovranno essere effettuati degli adempimenti, come adesso vedremo, necessari per far sì che il nudo proprietario diventi nuovamente pieno ed esclusivo proprietario del bene immobile. Nella pratica quindi gli eredi dovranno provvedere a rendere libero l’immobile per riconsegnarlo al proprietario e, qualora non lo facciano, potranno essere sollecitati dal titolare della casa.
Morte usufruttuario: si deve andare dal notaio?
Uno dei problemi principali quando viene a mancare l’usufruttuario è come fa il nudo proprietario a dimostrare ai terzi di essere il pieno ed esclusivo proprietario nuovamente. Molti sono convinti che, così come avviene per la cessione dell’usufrutto, bisogna andare dal notaio.
In realtà non è così in quanto avviene un fenomeno giuridico che si chiama consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà che comporta il ritorno da parte del nudo proprietario ad essere pieno ed esclusivo titolare del diritto di proprietà su quel determinato bene.
Ciò nonostante, sebbene non sia necessario recarsi dal notaio, bisognerà provvedere alla cancellazione dell’usufrutto nelle modalità che adesso vedremo.
Come cancellare l’usufrutto alla morte dell’usufruttuario
La cancellazione dell’usufrutto, che determina la ricongiunzione dell’usufrutto alla nuda proprietà, è un adempimento che deve essere eseguito obbligatoriamente alla morte dell’usufruttuario.
Il proprietario del bene è tenuto quindi a comunicare all’Agenzia delle Entrate tale evento e conseguentemente a presentare una domanda di voltura catastale attraverso la compilazione di uno specifico modulo e provvedendo ad allegare anche il certificato di morte dell’usufruttuario o anche una dichiarazione sostitutiva che attesti la morte.
Costo cancellazione usufrutto
Per cancellare l’usufrutto, come abbiamo visto, occorre rivolgersi all’Agenzia delle Entrate che provvederà ad aggiornare lo stato dell’immobile che risulterà nuovamente intestato nella piena ed esclusiva proprietà di una sola persona. Ciò determina un costo: in particolare bisognerà pagare una marca da bollo da 16 euro e un tributo speciale catastale da 55 euro.
Entro quanto tempo presentare la voltura catastale
Il termine stabilito dalla legge per la voltura catastale è di 30 giorni dalla morte dell’usufruttuario o in genere da qualsiasi tipo di evento o causa che abbia determinato l’estinzione del diritto di usufrutto.
Rinuncia all’usufrutto dal notaio
La rinuncia all’usufrutto può essere fatta sia con scrittura privata che con atto pubblico notarile. Ciò che è importante sapere è che per far sì che sia efficace anche nei confronti dei terzi, bisognerà concludere quest'atto per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata in quanto, come avviene anche per l’acquisto, questi tipi di atti possono essere resi pubblici nei registri Immobiliari solo con la trascrizione.
Che significa questo? Vuol dire che una rinuncia effettuata con scrittura privata è valida tra le parti, ma inefficace nei confronti dei terzi i quali potrebbero continuare a considerare l’usufruttuario come tale, non emergendo alcuna rinuncia nei Registri pubblici immobiliari.
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