Agevolazioni prima casa e vendita a rate
- Prima casa e vendita con riservato dominio
- Prima casa: normativa di riferimento
- La vendita con patto di riservato dominio
- La posizione della corte di cassazione
- Consulenza notarile acquisto casa a rate
- I principi affermati dalla sentenza n. 5068/2025
- Cosa comporta per i contribuenti
Prima casa e vendita con riservato dominio
Il regime fiscale agevolato previsto per l’acquisto della "prima casa" rappresenta da sempre uno degli strumenti più rilevanti per agevolare l’accesso alla proprietà immobiliare da parte dei cittadini italiani. Tuttavia, questo beneficio è soggetto a una serie di condizioni e vincoli, tra cui uno dei più noti è l’obbligo di non vendere l’immobile prima del decorso di cinque anni dall’acquisto.
La recente sentenza n. 5068 della Corte di Cassazione, depositata il 26 febbraio 2025, affronta un caso particolarmente significativo proprio su questo tema, fornendo chiarimenti importanti sull’ambito di applicazione della decadenza dal beneficio “prima casa” nel caso di vendita a rate con patto di riservato dominio.

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Prima casa: normativa di riferimento
Prima di entrare nel merito della decisione, è utile richiamare brevemente la normativa di riferimento. L’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevede l’applicazione di un’imposta di registro agevolata del 2% (anziché del 9%) per l’acquisto della “prima casa”, a condizione che l’acquirente vi stabilisca la propria residenza entro 18 mesi e non venda l’immobile nei cinque anni successivi.
Nel caso in cui l’immobile venga ceduto prima di tale termine, salvo che entro un anno dalla vendita il contribuente proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, si verifica la decadenza dal beneficio e il contribuente è tenuto al pagamento della differenza d’imposta, oltre a interessi e sanzioni.

La vendita con patto di riservato dominio
Nel caso oggetto della sentenza n. 5068/2025, il contribuente aveva venduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” mediante un contratto di vendita a rate, con patto di riservato dominio. Questo tipo di contratto, disciplinato dall’art. 1523 del Codice Civile , prevede che la proprietà del bene passi all’acquirente solo al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito, mentre il possesso del bene viene trasferito immediatamente.
Si tratta, quindi, di una forma contrattuale nella quale il trasferimento della proprietà è posticipato, non contestuale alla stipula dell’accordo.
L’argomentazione del contribuente si basava proprio su questo aspetto: non essendosi ancora verificato il trasferimento formale della proprietà, secondo lui non vi sarebbe stata una vera e propria “vendita” idonea a far scattare la decadenza dal beneficio.
La posizione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha però rigettato tale impostazione, ritenendo che la stipula di un contratto di vendita a rate con patto di riservato dominio costituisca comunque una forma di alienazione rilevante ai fini della disciplina agevolativa.
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha sottolineato che ciò che rileva non è il momento civilistico del trasferimento della proprietà, bensì il perfezionamento del contratto che manifesta la volontà delle parti di procedere alla cessione del bene.
In altri termini, ciò che conta ai fini tributari è l’impegno giuridicamente vincolante alla vendita dell’immobile, indipendentemente dal fatto che la proprietà si trasferisca successivamente. La vendita con riserva di proprietà, pur comportando un trasferimento differito, produce effetti giuridici immediati e irrevocabili in ordine all’alienazione dell’immobile.
I principi affermati dalla sentenza n. 5068/2025
La sentenza in commento cristallizza alcuni principi importanti che meritano di essere evidenziati:
In primis afferma la decadenza dal beneficio “prima casa” anche in caso di vendita a rate: il beneficio fiscale decade anche quando l’alienazione dell’immobile avviene tramite un contratto di vendita a rate con patto di riservato dominio, stipulato prima del decorso del termine quinquennale.
Ciò che va sottolineato è che, ai fini della decadenza, è sufficiente che sia stato stipulato un contratto che obbliga alla cessione del bene. Il momento effettivo del passaggio di proprietà non è determinante in quanto è il vincolo giuridico a determinare l’effetto rilevante ai fini tributari.
In ordine al campo applicativo la sentenza si riferisce espressamente alla sola ipotesi della vendita dell’immobile acquistato con agevolazioni fiscali “prima casa” prima del termine dei cinque anni, senza entrare nel merito di altre modalità di trasferimento, come le donazioni o i conferimenti in società.
La pronuncia ribadisce che, in ambito fiscale, prevale un’interpretazione sostanzialistica: ciò che rileva non è tanto la qualificazione civilistica del contratto, ma la sua idoneità a produrre effetti economici e giuridici corrispondenti a quelli di una vendita.
Cosa comporta per i contribuenti
Questa sentenza ha importanti implicazioni sia per i cittadini che intendono cedere l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, sia per i notai chiamati a fornire consulenza e assistenza nella predisposizione dei contratti.
È fondamentale, infatti, che i contribuenti siano consapevoli che anche un contratto di vendita a rate, con riserva della proprietà, può determinare la perdita del beneficio se stipulato entro cinque anni dall’acquisto agevolato. L’eventuale differimento del passaggio di proprietà non evita la decadenza.
Per i notai, la decisione della Cassazione impone una particolare attenzione nell’illustrare ai clienti gli effetti fiscali delle operazioni che intendono porre in essere. È opportuno verificare con precisione la tempistica degli atti e, se necessario, valutare la possibilità di posticipare la vendita oppure di acquistare un nuovo immobile entro l’anno, per non perdere l’agevolazione fruita.
Consulenza notarile acquisto casa a rate
La sentenza n. 5068/2025 della Corte di Cassazione costituisce un ulteriore tassello nella costruzione dell’interpretazione giurisprudenziale della disciplina delle agevolazioni “prima casa” confermando un orientamento rigoroso da parte dell’Amministrazione finanziaria e dei giudici, volto a impedire che si eludano i vincoli connessi ai benefici fiscali attraverso il ricorso a forme contrattuali che, pur non determinando il trasferimento immediato della proprietà, manifestano chiaramente l’intento di vendere l’immobile. In tali casi rivolgersi ad un notaio è di primaria importanza per comprendere quale sia lo strumento più adatto alle proprie esigenze, evitando di incorrere in problematiche che possano determinare la decadenza dei benefici.