Diversi tipi di versamento per diversi tipi di esigenze
- Cosa sono i versamenti soci
- I versamenti soci sono obbligatori?
- Quanti tipi di versamento esistono
- Cosa succede ai versamenti in caso di cessione della partecipazione
- Per i versamenti è sempre necessario il notaio?
- Finanziamento soci
- Versamenti in conto capitale
- Versamenti a fondo perduto
- Versamenti in conto futuro aumento capitale
Cosa sono i versamenti soci
I versamenti soci sono le somme di denaro che i soci possono trovarsi a dover versare nelle casse sociali della società allo scopo di far fronte alle esigenze proprie della società in cui partecipano.
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I versamenti soci sono obbligatori?
Gli unici versamenti che sono considerati obbligatori dalla legge sono i versamenti dovuti a titolo di conferimento in sede di costituzione. Ogni altra somma diversa dal conferimento, qualora richiesta dalla società, non obbliga i soci a versarla. Anche quando i soci si vincolano con patti parasociali - cioè patti che vengono stipulati solo tra alcuni soci e valevoli solo per chi li ha sottoscritti - è possibile sottrarsi dal versamento delle somme promesse, salvo dover risarcire l’eventuale danno patito dagli altri soci vincolati dal patto.
Quanti tipi di versamento esistono
Esistono diversi tipi di versamento che i soci possono effettuare. Ognuno di questi soddisfa un interesse diverso e quindi ha anche una disciplina diversa.
Finanziamento soci
Il finanziamento soci sono le somme che i soci erogano alla società a titolo di mutuo. Sono somme date alla società con l’obbligo di essere restituite.
Il rapporto di mutuo che si instaura tra socio e società rimane estraneo al rapporto sociale. La somma ricevuta a titolo di finanziamento va indicata nel passivo dello stato patrimoniale, nell’apposita voce "debiti verso i soci per i finanziamenti" Le somme provenienti dai finanziamenti dei soci non sono liberamente utilizzabili dalla società. Vi sono alcuni impieghi vietati senza la collaborazione del socio.
L’impiego di un finanziamento soci al fine di aumentare il capitale a pagamento è possibile solo col consenso espresso del socio che lo ha effettuato, il quale potrà compensare il debito per la restituzione, verso la società, con il credito per la restituzione della somma prestata a titolo di finanziamento.
L’impiego di un finanziamento soci al fine di aumentare il capitale gratuitamente è possibile solo nel caso in cui i soci che lo ha effettuato rinunci alla restituzione, rinunciando al credito.
Versamenti in conto capitale
I versamenti in conto capitale sono somme che i soci versano a favore della società senza alcun diritto di rimborso e che vanno ad accrescere il patrimonio della società, senza però determinare un aumento del capitale sociale. Queste somme, una volta versate, sono definitivamente acquisite dalla società fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile. Con il versamento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata.
I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente, per il loro perfezionamento, un accordo, avente natura contrattuale, tra i soci versanti e la società.
I versamenti in conto capitale sono caratterizzati per essere sottratti alla rigida disciplina dei conferimenti a capitale ed è possibile che siano eseguiti solo da alcuni soci, anche non proporzionalmente alla quota posseduta. Non essendoci obbligo di restituzione, la società potrà agire nei confronti dei soci che - dopo averli promessi - non li abbiano eseguiti.
Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per aumentare il capitale sociale a pagamento.
L’aumento gratuito di capitale mediante l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle azioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni da ciascuno detenute.
Versamenti a fondo perduto
I versamenti a fondo perduto sono somme che i soci versano senza alcun vincolo di utilizzazione specifica; pertanto, la società può utilizzarli liberamente.
Detti versamenti sono caratterizzati per l’impossibilità di essere restituiti. Ciò che li differenzia dai versamenti in conto capitale è il fatto di essere normalmente eseguiti quando si è già verificata una perdita, al fine di consentirne la copertura.
Versamenti in conto futuro aumento capitale
I versamenti in conto futuro aumento capitale sono somme versate alla società, destinate alla copertura di un aumento di capitale non ancora deliberato.
Queste somme non sono definitivamente acquisite al patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinate non sia deliberato entro il termine convenuto.
Il versamento di dette somme non comporta, poi, nella maggior parte dei casi, l’obbligo di sottoscrivere un aumento deliberato oppure la sottoscrizione implicita dell’aumento stesso.
Cosa succede ai versamenti in caso di cessione della partecipazione
La sorte dei versamenti visti sopra è discussa in caso di cessione della partecipazione.
Quanto ai finanziamenti, si ritiene che il relativo diritto di credito non si trasferisca automaticamente dal cedente al cessionario con il trasferimento delle partecipazioni, ma sia necessaria un’apposita clausola in tal senso. Quanto ai versamenti in conto capitale e a fondo perduto, essendo entrati in via definitiva nella disponibilità della società vanno automaticamente a beneficio del cessionario della partecipazione.
Quanto ai versamenti in conto futuro aumento di capitale, questi devono essere restituiti dalla società al socio cedente, salvo la necessità di una specifica previsione nel contratto di cessione della partecipazione, con la volontà di trasferire la posizione del socio in capo al cessionario.
Al fine di fugare ogni dubbio, sembrerebbe opportuno inserire nelle cessioni di partecipazioni una clausola generica che preveda il trasferimento di tutti i diritti, anche di credito, e le posizioni contrattuali vantate dal socio cedente.
Per i versamenti è sempre necessario il notaio?
Per i versamenti sopra analizzati l’attività del notaio non è mai necessaria. Il notaio deve essere chiamato a ricevere un atto solo nel caso in cui la società voglia operare un aumento di capitale con richiesta di nuovi conferimenti in denaro o in natura.