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I conferimenti in società ed il ruolo del Notaio

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Facciamo il punto su che cosa sono i conferimenti in società, che cosa può essere conferito e qual è il ruolo del Notaio.

Come sappiamo chi desidera costituire una società deve sottoscrivere per atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un Notaio un contratto di società o atto costitutivo. Attraverso quest’atto le persone che sono socie conferiscono in società beni e servizi necessari ad esercitare l’attività economica oggetto della società.

I soci sono obbligati – come indicato dall’art. 2253 del Codice Civile - ad osservare i conferimenti determinati dal contratto sociale, se i conferimenti non sono determinati si presume che avvengano in parti uguali. I conferimenti vanno a costituire il patrimonio iniziale della società, in modo che possa svolgere la sua attività.

È noto che esistono diverse tipologie di società che possiamo distinguere sostanzialmente in società di persone - prive di personalità giuridica, significa che i soci rispondono anche con il patrimonio personale in caso di debito (Società Semplice; Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice) - e società di capitali che hanno personalità giuridica, per cui in caso di debiti risponde solo la società e non i soci con il loro patrimonio (Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni , Società a Responsabilità Limitata  e Società a Responsabilità Limitata Semplificata).

A queste due macro tipologie occorre aggiungere le Società Cooperative, anch’esse titolari di personalità giuridica.

Vediamo ora che cosa i soci possono conferire in società.

I conferimenti in società: tipologie

Ogni socio, come abbiamo visto, è tenuto a conferire quanto stabilito dall’atto costitutivo. Vi sono diversi tipi di conferimento: denaro, beni immobiliari, licenze su brevetti o marchi, partecipazioni in altre società, crediti verso terzi, prestazioni d’opera e servizi. Le aziende stesse o i rami d’azienda possono rappresentare un conferimento.

Non tutte le tipologie di conferimenti possono essere conferite in tutte le società. Per esempio non è possibile conferire prestazioni d’opera in Società per Azioni.

Un particolare tipo di conferimento in società è il conferimento di beni immobili, strumentali o non strumentali.

Si definiscono strumentali i beni immobili che sono utilizzati dall’impresa per l’esercizio della sua attività. Possono essere strumentali per destinazione, cioè direttamente utilizzati per l’attività, oppure per natura, cioè beni che non possono essere adibiti ad altro se non con radicale trasformazione (collegi, scuole, collegio magazzini, lavorativi alberghi ecc.). Sul conferimento dei beni strumentali si applica una tassazione: imposta di registro 200 euro, imposta ipotecaria al 3%, imposta catastale all’1%, se il soggetto conferente non è soggetto Iva; se invece è soggetto ad Iva questa è al 22%, ma può essere applicato il reverse charge, un meccanismo per cui l’iva è a carico del destinatario della cessione del bene.

Si noti che gli immobili adibiti ad uso dei dipendenti sono considerati beni immobili strumentali.

I beni immobili non strumentali sono invece beni che non vengono utilizzati nell’esercizio dell’attività dell’impresa. Anche in questo caso si prevede che ci sia una tassazione che è fissata per i fabbricati in imposta di registro pari al 9%, imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro ciascuna. Per i terreni agricoli l’imposta di registro sale al 12%.

Per la costituzione della società, il conferimento, l’aumento di capitale, la fusione e la scissione di società l’intervento del Notaio, oltre ad essere previsto dalla legge, si rende indispensabile per avere un quadro chiaro della normativa ed individuare la normativa le esigenze del cliente.

Conferimenti nelle società di persone

Nelle società di persone elemento fondamentale è l’assunzione dell’obbligo dei conferimenti da parte dei soci: ciò significa che non si può assumere la qualità di socio se non si assume l’obbligo di conferimento.

I soci sono liberi di stabilire la misura e l’entità dei conferimenti, non c’è alcun obbligo di adeguare il conferimento effettuato in società al raggiungimento dello scopo sociale. Nell’atto costitutivo dal notaio per atto pubblico, ad esempio, i soci possono anche decidere di versare inizialmente una cifra che sia simbolica rispetto al reale programma economico che vogliono sviluppare nel corso dell’attività sociale.

Come viene valutato il valore dei conferimenti

A differenza delle società di capitali, ossia società a responsabilità limitata e società per azioni, in cui la valutazione deve essere effettuata necessariamente con una perizia giurata di stima da parte di un esperto, nelle società di persone il valore dei conferimenti può essere liberamente attribuito dai soci. Infatti i soci possono stabilire loro stessi il valore, o possono affidarsi al prezzo corrente o anche ricorrere eventualmente ad una perizia. Non è necessario che siano indicati i criteri di valutazione.

Ciò sicuramente rappresenta un elemento di semplicità rispetto alla disciplina delle società di capitali, in cui non viene lasciato un margine di scelta, dovendosi ricorrere all’unico modo imposto dalla legge.

Oggetto dei conferimenti nelle società di persone

A differenza delle società di capitali, nelle società di persone possono essere conferiti sia beni che servizi. Si può sintetizzare che nelle società di persone si può apportare alla società tutto ciò che può essere utile al raggiungimento degli scopi prefissati dalla società e che sia suscettibile di valutazione economica, ossia sia possibile attribuire un valore espresso in denaro.

Conferimento di denaro

Al momento dell’atto costitutivo per atto pubblico dal notaio, spesso si assiste a soli conferimenti di denaro e nelle società di persone rappresenta il tipo di conferimento più diffuso. Nel contratto sociale vengono stabilite le modalità, il termine entro il quale va effettuato il conferimento che va versato nelle mani degli amministratori. Nel caso in cui il contratto nulla dica in relazione al termine entro il quale va effettuato il conferimento, esso deve avvenire in sede di atto costitutivo dal notaio, ossia al momento del rogito notarile.

Conferimento della proprietà

I soci possono anche decidere di conferire delle cose in proprietà: in questo caso si realizza il trasferimento definitivo dal socio alla società della titolarità del bene con l’atto pubblico notarile. Non ci sono delle forme particolari per poter trasferire un bene alla società, ma bisognerà rispettare la forma dei singoli conferimenti. Quindi, se ad esempio un socio decida di trasferire un locale, dovrà necessariamente rispettarsi la forma scritta dell’atto di trasferimento.

Conferimento di usufrutto

Oltre al diritto di proprietà può essere conferito in sede di atto costitutivo dal notaio per atto pubblico anche il diritto di usufrutto. Il diritto di usufrutto può essere trasferito, sia se il socio è pieno ed esclusivo proprietario del bene, sia se il socio sia titolare del solo diritto di usufrutto. Ad esempio il socio è titolare del diritto di usufrutto su un locale e lo trasferisce alla società a titolo di conferimento, sempre nel rispetto del limite della durata del suo diritto. Infatti va precisato che il diritto di usufrutto è un diritto sempre temporaneo.

Conferimento di opera nelle società di persone

Il socio può decidere in sede di atto costitutivo dal notaio di obbligarsi nei confronti della società anche a svolgere una determinata attività. Può trattarsi di una attività intellettuale o anche di un’attività manuale. Non è necessario che l’attività che si intende conferire debba avere la durata della società. Il legislatore, pur non esprimendosi sulla disciplina del conferimento d’opera, lo ammette espressamente considerandolo lecito.

Conferimenti nelle società di capitali

Nelle società di capitali i conferimenti devono essere utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, così come accade nelle società di persone. Esistono però delle differenze anche all’interno della stessa categoria. Infatti nelle srl è possibile il conferimento d’opera, ma questo tipo di conferimento è vietato nelle società per azioni. Infatti esiste proprio una norma che vieta espressamente il conferimento di opera e servizi.

Tipi di conferimenti ammessi nelle società di capitali

Come nelle società di persone è possibile conferire somme di denaro e anche beni in proprietà e in usufrutto nelle società di capitali. Tuttavia è necessario che quando vi sia un conferimento diverso dal denaro, sia inserita una clausola statutaria ad hoc che lo consenta. Inoltre la valutazione dei conferimenti non può avvenire a seconda della volontà dei soci, ma deve necessariamente essere attestata da una perizia giurata di stima.

Procedimento valutazione valore conferimento nella spa

Nelle società per azioni il valore che viene assegnato in base alla relazione di stima è provvisorio. Gli amministratori infatti nel termine di 180 giorni dalla costituzione della società per atto pubblico dal notaio provvederanno alla revisione del suo valore. Se a seguito della revisione il valore di ciò che è stato conferito risulti inferiore oltre quinto, sarà necessario ridurre il capitale sociale, a meno che il socio non intenda versare la differenza o decidere di fuoriuscire dalla compagine sociale, esercitando il diritto di recesso riconosciuto dalla legge.

Srl e conferimento d’opera dal notaio

Nelle società a responsabilità limitata, a differenza delle società per azioni, è ammesso il conferimento d’opera. Quindi, un socio per partecipare ad una srl può prestare la sua attività. Questa naturalmente, come tutti i conferimenti diversi dal denaro, deve essere valutata con una perizia giurata di stima.

Il valore dovrà essere garantito anche da una polizza o da una fideiussione. La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria devono garantire l’adempimento dell’obbligo di eseguire le prestazioni d’opera o di servizi, potendo pertanto essere escusse dalla società nel caso in cui il socio non svolga l’attività parzialmente o totalmente.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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