Pagare la casa con bonifico istantaneo: il tetto dei 100.000 euro è sparito, ma il limite lo decide la tua banca
- Bonifico istantaneo al rogito: quando può prendere il posto dell’assegno circolare
- Due date da tenere a mente
- Il tetto da 100.000 euro non c’è più, ma il limite pratico resta
- Perché l’irrevocabilità pesa
- La verifica del beneficiario è la novità meno raccontata
- Cosa deve risultare nell’atto
- Quando l’assegno circolare resta più comodo
- Un caso tipico
- Tre controlli da fare subito
- Arrivare alla firma con lo strumento giusto
Bonifico istantaneo al rogito: quando può prendere il posto dell’assegno circolare
Per anni, davanti al notaio, la scena era quasi sempre la stessa: l’acquirente arrivava con l’assegno circolare, il venditore controllava il titolo, si firmava. Il bonifico ordinario convinceva poco. Poteva essere revocato, accreditato solo il giorno lavorativo successivo e lasciava chi vendeva con l’atto firmato ma senza soldi sul conto.
Tra gennaio e ottobre 2025 questa abitudine ha perso terreno. Il Regolamento (UE) 2024/886, noto come Instant Payments Regulation, ha imposto agli istituti dell’area euro di trattare i bonifici istantanei in modo molto diverso rispetto al passato. In pratica, oggi il bonifico istantaneo può offrire, in una compravendita, garanzie simili a quelle dell’assegno circolare, con qualche comodità in più. Non sempre, però. Due passaggi vanno curati prima: il limite imposto dalla banca e la verifica dell’IBAN.

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Due date da tenere a mente
La novità è arrivata in due tempi. Dal 9 gennaio 2025 le banche devono poter ricevere bonifici istantanei e non possono chiedere commissioni più alte rispetto al bonifico ordinario. Dal 9 ottobre 2025 devono anche consentire l’invio da tutti i canali, dall’app, dall’home banking o dalla filiale, e mettere a disposizione gratuitamente la verifica del beneficiario.
Per chi compra o vende casa la conseguenza è diretta: il bonifico istantaneo non è più un servizio di nicchia, riservato a pochi istituti o a chi accetta costi extra. È accessibile alle stesse condizioni del bonifico tradizionale.
rogito con bonifico istantaneo" class="float-right ml-3 mb-3">Il tetto da 100.000 euro non c’è più, ma il limite pratico resta
Fino all’autunno 2025 lo schema europeo dei bonifici istantanei prevedeva un importo massimo di 100.000 euro per operazione. Per molte compravendite quella soglia era già un problema. Con le nuove regole, secondo quanto comunicato dalle principali banche italiane, quel tetto di schema è stato superato.
Qui però serve prudenza. Il regolamento chiede di lasciare al correntista la possibilità di fissare soglie proprie, per singola operazione o su base giornaliera. Nella pratica, molti conti nascono con limiti bassi: poche decine di migliaia di euro, a volte anche meno. La soglia si può alzare, spesso dall’app o in filiale, ma alcune banche richiedono tempi di attesa o un’ulteriore autenticazione. È un controllo da fare con giorni di anticipo, non la mattina della firma.
Perché l’irrevocabilità pesa
L’assegno circolare ha avuto successo per un motivo molto concreto: quando viene emesso, la banca accantona i fondi. Chi lo riceve sa che quei soldi ci sono. Il bonifico ordinario non offre la stessa sicurezza: può essere revocato finché non viene eseguito e l’accredito arriva dopo.
Il bonifico istantaneo cambia la sequenza. Una volta autorizzato non può essere annullato e l’accredito avviene entro dieci secondi, ventiquattro ore su ventiquattro, festivi compresi. Il venditore può vedere la somma sul conto prima di firmare. Per chi vende è una differenza netta. Per chi compra evita il giro in filiale per ritirare il titolo e il rischio di smartrirlo.
Le diverse formule con cui si può regolare il prezzo, con i relativi vantaggi e limiti, sono approfondite nella pagina dedicata a come pagare il prezzo della casa dal notaio.
La verifica del beneficiario è la novità meno raccontata
Dal 9 ottobre 2025, quando si dispone un bonifico, istantaneo o ordinario, la banca di chi paga interroga la banca di chi riceve e confronta il nome indicato con l’intestatario effettivo dell’IBAN. La risposta arriva prima della conferma: corrispondenza piena, parziale, nessuna corrispondenza oppure verifica non possibile.
In una compravendita questo conta parecchio. Esiste una frode nota tra gli addetti ai lavori come Business Email Compromise: qualcuno si infiltra nello scambio di email tra le parti o tra una parte e lo studio, sostituisce l’IBAN e fa dirigere il pagamento verso un proprio conto. Il bonifico viene disposto volontariamente, quindi recuperarlo diventa difficile. Con la verifica del beneficiario, un IBAN intestato a un nome diverso da quello del venditore fa scattare un avviso prima che i soldi partano.
Non è una protezione assoluta. Se il conto del truffatore ha un nome simile, o se la verifica non è possibile, l’allarme può non bastare. È però un filtro che fino a poco tempo fa non esisteva.
Cosa deve risultare nell’atto
Dal 2006, nelle compravendite immobiliari, le parti devono dichiarare nell’atto, in modo analitico, come è stato pagato il prezzo. Se si usa un bonifico, di norma si riportano gli estremi dell’operazione.
Il bonifico istantaneo si presta bene a questo passaggio perché l’esito è disponibile subito e la ricevuta può essere allegata all’atto senza aspettare il giorno dopo. Anche per questo, dal lato di chi vende, sta diventando una scelta più frequente.
Quando l’assegno circolare resta più comodo
Non sempre il bonifico istantaneo è la strada migliore. Se il limite della banca non si alza in tempo, o se il massimale giornaliero non copre il prezzo, l’assegno circolare evita di spezzare il pagamento in più operazioni.
Può restare preferibile anche quando il conto del venditore non è nell’area euro. Il regolamento riguarda i bonifici in euro all’interno della SEPA: verso conti in altre valute o fuori area tornano tempi e cautele del bonifico internazionale.
C’è poi il caso del mutuo. Se parte del prezzo arriva da un finanziamento, è la banca erogante a scegliere con quale strumento mettere a disposizione la somma. Ogni istituto segue procedure proprie. Meglio chiarirlo prima, non davanti al notaio.
Un caso tipico
Rogito fissato per giovedì. Martedì sera l’acquirente apre l’app per controllare il limite dei bonifici istantanei e scopre che è fermo a 15.000 euro. Prova ad alzarlo: la banca accetta, ma con effetto dal giorno lavorativo successivo e comunque entro una soglia giornaliera.
A quel punto le uscite possibili sono poche. Andare in filiale mercoledì mattina e chiedere la modifica con effetto immediato, se la banca lo consente. Chiedere un assegno circolare per l’intero importo o per la parte eccedente. Oppure, se era stato previsto per tempo, ricorrere al deposito del prezzo presso il notaio, che toglie alla radice il problema dei tempi di accredito.
Tre controlli da fare subito
- Il primo controllo riguarda la banca: appena firmato il preliminare conviene chiedere qual è il limite attuale per i bonifici istantanei, quanto tempo serve per alzarlo e fino a quale cifra.
- Il secondo riguarda l’IBAN del venditore: meglio farselo comunicare attraverso un canale sicuro, non solo via email, e confrontarlo con l’esito della verifica del beneficiario al momento del pagamento.
- Il terzo riguarda l’accordo tra le parti: lo strumento da usare all’atto andrebbe indicato per iscritto già nel preliminare.
- Per avere il quadro completo di quanto si versa il giorno della firma, tra prezzo, imposte e spese, può essere utile la pagina su cosa si paga al rogito.
Arrivare alla firma con lo strumento giusto
Le modalità di pagamento sembrano un dettaglio tecnico e invece sono una delle cause più frequenti di rinvio. Il notaio, conoscendo la situazione concreta e le indicazioni delle parti, può aiutare a impostare la sequenza dei pagamenti in modo che nessuno firmi senza le garanzie che si aspetta.
Chi vuole partire con le idee chiare può richiedere gratuitamente un preventivo notarile e ricevere informazioni direttamente da uno studio notarile, senza registrazione e senza impegno. Per sapere prima come si svolge la giornata dell’atto, dalla lettura alla firma, c’è la guida su come si svolge il rogito dal notaio.
Riferimenti: Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024, Instant Payments Regulation; Regolamento (UE) 260/2012, SEPA; art. 35, comma 22, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, sui servizi di pagamento. Le informazioni di questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la valutazione del notaio, al quale è opportuno rivolgersi per il caso concreto e per le norme aggiornate.
