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Pagare la casa al figlio: il metodo più sicuro

Pagare la casa al figlio: il metodo più sicuro

Pagare la casa al figlio

Molto spesso nella pratica immobiliare odierna si riscontra la volontà da parte di un genitore, nei confronti del figlio che si sta apprestando ad acquistare la propria casa, di pagare la stessa o comunque contribuire a pagarla. Questo perché oggi acquistare una casa è un’operazione sempre più dispendiosa, ragion per cui avere un appoggio economico può rappresentare un aiuto non indifferente. Non vi è un solo modo per pagare o contribuire a pagare la casa al proprio figlio, tuttavia con l’aiuto del Notaio si può trovare il modo più veloce e sicuro per procedere.

Occorre, infatti, stare attenti soprattutto per questioni successorie, in quanto a volte pagare la casa al proprio figlio equivale a donargli la stessa, se non si richiede niente in cambio e come sappiamo le donazioni sono atti ai quali fare molta attenzione. Questo in quanto potrebbero comportare delle conseguenze in termini di successione ereditaria, qualora dare qualcosa al proprio figlio significa ridurre la quota di legittima spettante ad un altro figlio o al coniuge. Vediamo, dunque, quali sono i vari modi per pagare la casa al proprio figlio, quindi per intervenire prestando il denaro quando il proprio figlio vuole acquistare da un terzo la casa.

Adempimento del terzo

La prima modalità che generalmente viene proposta dal Notaio al genitore che voglia intervenire nel rogito e versare il denaro in luogo del figlio che acquista è l’adempimento del terzo. In cosa consiste? Il genitore interviene e versa il denaro o parte di esso all’acquirente con un assegno o con un bonifico. Il Notaio inserisce nella clausola del pagamento la dicitura secondo la quale il prezzo è pagato con adempimento da parte di un terzo, indicandone le generalità.

Si specifica che l’adempimento è eseguito ai sensi dell’art. 1180 c.c., quindi la norma che regolamenta l’adempimento del terzo appunto. Con questa modalità l’acquirente rimane sempre colui al quale viene trasferita la proprietà del bene, mentre il genitore rimane nel ruolo del pagatore. Occorre però precisare a che titolo viene effettuato questo pagamento, perché le possibilità sono due: da una parte, può essere fatto a titolo di liberalità, quindi come se fosse una donazione, ovvero viene versato il denaro al venditore a titolo gratuito; dall’altra parte, potrebbe essere un prestito, oppure il pagamento per regolare un precedente rapporto con il figlio.

Adempimento del terzo e donazione

Attenzione a questa modalità in quanto se il denaro viene espressamente versato a titolo spontaneo e di liberalità, in sostanza è come se il genitore donasse l’immobile al figlio. Da ciò deriva quella che viene definita una donazione indiretta. Si applicano tutte le norme in tema di donazione, quindi quella somma viene considerata una sorta di anticipo sull’eredità. Al contrario, il genitore potrebbe non dichiarare nulla a titolo liberale e quindi dare a quel pagamento un significato diverso. Basta specificarlo.

Donazione del denaro

Un’alternativa all’adempimento del terzo può essere rappresentata dalla donazione di denaro. Piuttosto che intervenire nel rogito e dichiarare espressamente di adempiere all’obbligo di pagare il prezzo in luogo del figlio, si può precedentemente ad esso donare il denaro al figlio, che poi verrà utilizzato dal figlio nell’atto notarile.

Ad esempio si può con assegno versare il denaro al figlio, che a sua volta lo girerà al venditore. Si tratta di una donazione avente appunto ad oggetto il denaro, per cui la differenza è sostanziale in quanto nell’ipotesi precedente la donazione ha ad oggetto l’immobile e non appunto il denaro. La donazione di denaro, se finalizzata a pagare una casa, però, non si può fare semplicemente versando il denaro al figlio. Si presume, infatti, che il denaro sia ingente per cui non di modico valore.

La donazione di denaro se non è di modico valore va fatta con atto notarile, quindi con un rogito vero e proprio. A questo punto, per semplicità, spesso conviene utilizzare l’adempimento del terzo proprio perché in questo modo almeno si stipula solo un rogito.

Prendere una somma a mutuo

Se il genitore non ha la disponibilità del denaro per potere effettuare una donazione diretta del denaro oppure un pagamento al venditore in atto, può chiedere il mutuo in luogo del figlio. Non sempre chi compra casa, soprattutto se molto giovane, ha la possibilità e i requisiti per accedere a un mutuo.

Per questo un genitore può decidere di pagare la casa al figlio richiedendo un mutuo, perché magari ha sicuramente i requisiti per poterlo fare. La somma presa a mutuo viene poi pagata nell’atto come se fosse un adempimento del terzo, descritto nel primo caso. In alternativa, il genitore può semplicemente porsi come garante richiesto dalla Banca, ma questo non è un caso di pagamento del prezzo in luogo del figlio, in quanto è quest’ultimo che paga direttamente con il mutuo preso.

Accollo del mutuo

Un’alternativa alla concessione del mutuo direttamente al genitore può essere quella dell’accollo. A volte il figlio riesce a ottenere la concessione del mutuo e quindi al rogito interviene solo lui, pagando il prezzo ottenuto appunto dalla Banca. Magari successivamente si rende conto di non riuscire a pagare le rate o comunque un genitore intende aiutarlo pagando le stesse. In questo caso, se il genitore intende contribuire o del tutto pagare la casa, può decidere di accollarsi questo mutuo.

L’accollo è un accordo che interviene tra il debitore, in questo caso il figlio e un terzo, in questo caso il genitore, con il quale si prevede che il debito verso la Banca venga pagato dal terzo. Alla fine, se si accolla il mutuo nelle sue prime fasi, questa operazione diventa un modo per il genitore di pagare la casa al figlio, molto comodo anche perché si effettua direttamente presso la Banca, impegnandosi come debitore.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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