Delegazione di pagamento: metodi alternativi di pagare il prezzo

Delegazione di pagamento: di cosa si tratta?

delegazione di pagamento metodo alternativo per comprare casaLa delegazione è una modalità di pagamento, pertanto è uno strumento giuridico rilevante che può essere utilizzato da un acquirente per adempiere il suo obbligo di pagare il prezzo in un contratto di compravendita. Si tratta di una operazione giuridica in virtù della quale un soggetto (delegante) delega un altro soggetto (delegato) a pagare o eseguire un’altra determinata prestazione ad un terzo soggetto (delegatario). Attraverso la delegazione, disciplinata agli art. 1269 c.c.e seguenti, è possibile realizzare uno strumento di economia giuridica, in quanto con una sola operazione si possono estinguere con finalità solutoria, ovvero di adempimento, due diversi rapporti giuridici preesistenti.

Esempio: Tizio acquista un bene immobile da Caio, il quale deve ricevere la somma di euro 100.000. Sempronio deve 100.000 euro a Tizio, in virtù di un precedente rapporto di debito. Piuttosto che effettuare due pagamenti, Tizio delega il suo debitore Sempronio a versare il prezzo direttamente a Caio, estinguendo così i due rapporti.

Rapporto tra delegante e delegato

Tra questi due soggetti (Tizio e Sempronio nell’esempio di cui sopra) vi sono due rapporti giuridici da considerare. Il rapporto già esistente tra i due prima ancora della contrattazione di compravendita (c.d. rapporto di provvista); il rapporto che sorge proprio in virtù della delegazione il quale si fonda sull’atto con cui un Tizio delega a Sempronio di eseguire la sua prestazione nei confronti di Tizio.

Rapporto tra delegante e delegatario

Anche qui occorre distinguere il rapporto preesistente da quello sorto in sede di delegazione. Il primo, detto rapporto di valuta, solitamente è un rapporto di debito. Il delegatario (Sempronio nell’esempio di cui sopra) era già debitore di Tizio prima dell’inizio della contrattazione di compravendita, pertanto avrebbe dovuto pagargli una somma di denaro. Trovandosi il delegante in una situazione debitoria nei confronti del venditore, può approfittare di questo doppio rapporto per effettuare una delegazione di pagamento nei confronti del suo precedente debitore, invitandolo a pagare l’attuale venditore.

In poche parole è come se Tizio assegnasse al creditore un nuovo debitore, che davanti al Notaio provvederà ad eseguire il pagamento.

Rapporto tra delegato e delegatario

Si tratta del rapporto finale che sorge dalla delegazione e ha come fonte proprio la dichiarazione di pagamento da parte del delegatario (Sempronio nell’esempio di cui sopra), la quale segue la delega da parte del suo creditore Tizio. In particolare, nella delegazione di pagamento, a differenza della promessa di pagamento, qui viene eseguito immediatamente ed ha effetto solutorio: lo scopo, dunque, è quello di adempiere il rapporto obbligatorio che sorge dalla compravendita.

È importante che questo rapporto risulti espressamente nel contratto per dare vita alla cosiddetta delegazione titolata, ovvero quando per estinguere il rapporto finale si fa espresso riferimento ai precedenti rapporti di provvista e di valuta.

Effetti della delegazione

Ciò che realizza la delegazione è un mutamento soggettivo in un rapporto obbligatorio, nel quale un soggetto si sostituisce a un altro. In questo caso la sostituzione riguarda sia un debitore che un creditore.

Nella compravendita, si verifica dunque una non coincidenza tra il soggetto che acquista (Tizio) e il soggetto che effettivamente adempie l’obbligazione di pagamento del prezzo (Sempronio).

Per ottenere l’effetto liberatorio del debitore originario, ovvero dell’acquirente nella compravendita che stiamo analizzando, occorre che vi sia una espressa dichiarazione del delegatario, ovvero del venditore. Questi, infatti, dovrà accettare espressamente la delegazione di pagamento nel contratto in oggetto, ovvero accettare che il pagamento del prezzo avvenga da un altro soggetto.

Di solito i rapporti preesistenti vengono citati, ovvero il venditore viene messo al corrente della figura del terzo che interviene, di cui viene specificata la posizione giuridica. Il Notaio, infatti, avrà cura di precisare quale sia il debito preesistente e in virtù di cosa il terzo interviene e paga in luogo dell’acquirente.

Chi deve intervenire dal Notaio?

La delegazione è uno strumento giuridico che coinvolge tre soggetti come abbiamo detto, il delegante, il delegato e il delegatario. Nell’esempio della compravendita, dunque, l’acquirente è il delegante e il venditore è il delegatario. Interviene anche il delegato, pertanto tutti sono presenti davanti al Notaio e sottoscrivono l’atto di compravendita. L’acquirente acquista l’immobile dal venditore come una normalissima compravendita. Nella clausola del prezzo, il Notaio specificherà che il prezzo è pagato dal delegato in virtù dei rapporti sopra descritti. Di solito, nella premessa dell’atto viene specificato il rapporto che è alla base della delegazione.

Differenza tra delegazione e accollo

Si parla spesso di pagamento del prezzo con accollo del mutuo. Si tratta anche in questo caso di una modalità alternativa di pagamento del prezzo, che consiste ugualmente in una modifica soggettiva del soggetto debitore; l’acquirente infatti, piuttosto che pagare normalmente il venditore, si accolla un debito che questi ha solitamente verso una banca.

Esempio: Caio ha acquistato un immobile prendendo una somma a mutuo presso una Banca. Prima di estinguere il mutuo decide di vendere. Tizio, piuttosto che pagare il prezzo in denaro per intero, per una parte si accolla la residua parte del mutuo non ancora pagata da Caio.

In questo caso dal Notaio non interviene un terzo soggetto, in quanto l’accollo è un accordo tra due parti (il nuovo e il vecchio debitore), che non deve ricevere il consenso del terzo soggetto, ovvero il venditore.

Nella delegazione, invece, abbiamo una fattispecie più complessa, dove rilevano tre soggetti, tutti presenti

davanti al Notaio.

I costi della delegazione di pagamento

Nella compravendita di cui sopra occorre considerare i normali costi di un atto di questo tipo. Pertanto si paga l’onorario del Notaio più IVA, l’Imposta di registro in relazione all’acquisto come prima casa o meno, le imposte fisse ipotecarie e catastali. La delegazione, se considerata come accordo a sé stante, sconta l’imposta di Registro del 3%.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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