Effetti dell'opposizione

Art. 104 del Codice Civile


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Struttura gerarchica per l'articolo 104 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile
  5. Sezione III - Delle opposizioni al matrimonio
  6. Art. 104
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