Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela

Art. 1079 del Codice Civile


Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

Struttura gerarchica per l'articolo 1079 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO VI - Delle servitù prediali
  4. Capo VII - Delle azioni a difesa delle servitù
  5. Art. 1079
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