Responsabilità del debitore

Art. 1218 del Codice Civile


Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Struttura gerarchica per l'articolo 1218 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo III - Dell’inadempimento delle obbligazioni
  5. Art. 1218
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