Simulazione

Art. 123 del Codice Civile


((Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima)).

Struttura gerarchica per l'articolo 123 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile
  5. Sezione VI - Della nullità del matrimonio
  6. Art. 123
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