Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

Art. 1256 del Codice Civile


L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Struttura gerarchica per l'articolo 1256 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento
  5. Sezione V - Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
  6. Art. 1256
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