Smarrimento di cosa determinata

Art. 1257 del Codice Civile


La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Struttura gerarchica per l'articolo 1257 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento
  5. Sezione V - Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
  6. Art. 1257
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