Debito di somma di monete non aventi corso legale

Art. 1278 del Codice Civile


Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Struttura gerarchica per l'articolo 1278 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni
  5. Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie
  6. Art. 1278
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