Efficacia degli atti unilaterali

Art. 1334 del Codice Civile


Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Struttura gerarchica per l'articolo 1334 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo II - Dei requisiti del contratto
  5. Sezione I - Dell’accordo delle parti
  6. Art. 1334
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