Conflitto tra più diritti personali di godimento

Art. 1380 del Codice Civile


Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Struttura gerarchica per l'articolo 1380 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo V - Degli effetti del contratto
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 1380
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