Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Art. 1511 del Codice Civile


Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Struttura gerarchica per l'articolo 1511 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo I - Della vendita
  5. Sezione II - Della vendita di cose mobili
  6. § 1 - Disposizioni generali
  7. Art. 1511
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