Vendita a prova

Art. 1521 del Codice Civile


La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

Struttura gerarchica per l'articolo 1521 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo I - Della vendita
  5. Sezione II - Della vendita di cose mobili
  6. § 2 - Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
  7. Art. 1521
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