Nozione

Art. 1556 del Codice Civile


Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Struttura gerarchica per l'articolo 1556 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo IV - Del contratto estimatorio
  5. Art. 1556
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