Rischio della perdita del bestiame

Art. 1643 del Codice Civile


Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.

Struttura gerarchica per l'articolo 1643 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VI - Della locazione
  5. Sezione III - Dell’affitto
  6. § 2 - Dell’affitto di fondi rustici
  7. Art. 1643
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