Luogo di restituzione e spese relative

Art. 1774 del Codice Civile


Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Struttura gerarchica per l'articolo 1774 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XII - Del deposito
  5. Sezione I - Del deposito in generale
  6. Art. 1774
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