Obbligo di denuncia del danno

Art. 1785-ter del Codice Civile


(( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))

Struttura gerarchica per l'articolo 1785-ter del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XII - Del deposito
  5. Sezione II - Del deposito in albergo
  6. Art. 1785-ter
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