Interessi

Art. 1815 del Codice Civile


Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi)).

Struttura gerarchica per l'articolo 1815 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XV - Del mutuo
  5. Art. 1815
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