Limiti della fideiussione

Art. 1941 del Codice Civile


La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Struttura gerarchica per l'articolo 1941 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXII - Della fideiussione
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 1941
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