Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Art. 1949 del Codice Civile


Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Struttura gerarchica per l'articolo 1949 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXII - Della fideiussione
  5. Sezione III - Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
  6. Art. 1949
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