Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

Art. 1959 del Codice Civile


Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.

Struttura gerarchica per l'articolo 1959 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXIII - Del mandato di credito
  5. Art. 1959
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