Forma

Art. 1978 del Codice Civile


La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Struttura gerarchica per l'articolo 1978 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXVI - Della cessione dei beni ai creditori
  5. Art. 1978
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