Adempimento della prestazione

Art. 1992 del Codice Civile


Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Struttura gerarchica per l'articolo 1992 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO V - Dei titoli di credito
  4. Capo I - Disposizioni generali
  5. Art. 1992
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