Pegno

Art. 2026 del Codice Civile


La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

Struttura gerarchica per l'articolo 2026 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO V - Dei titoli di credito
  4. Capo IV - Dei titoli nominativi
  5. Art. 2026
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