Diritto di preferenza del concedente

Art. 2157 del Codice Civile


Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Struttura gerarchica per l'articolo 2157 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo II - Dell’impresa agricola
  5. Sezione II - Della mezzadria
  6. Art. 2157
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