Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Art. 2212 del Codice Civile


Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

Struttura gerarchica per l'articolo 2212 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
  5. Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali
  6. § 1 - Della rappresentanza
  7. Art. 2212
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