Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

Art. 2228 del Codice Civile


Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

Struttura gerarchica per l'articolo 2228 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO III - Del lavoro autonomo
  4. Capo I - Disposizioni generali
  5. Art. 2228
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