Morte del socio

Art. 2284 del Codice Civile


Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Struttura gerarchica per l'articolo 2284 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo II - Della società semplice
  5. Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
  6. Art. 2284
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