Esclusione di diritto

Art. 2288 del Codice Civile


((È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.)) ((311))

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.

AGGIORNAMENTO (311)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

Struttura gerarchica per l'articolo 2288 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo II - Della società semplice
  5. Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
  6. Art. 2288
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