Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

Art. 2360 del Codice Civile


((È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2360 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo V - Società per azioni
  5. Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
  6. Art. 2360
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