Invalidità della fusione

Art. 2504-quater del Codice Civile


((Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2504-quater del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione
  5. Sezione II - Della fusione delle società
  6. Art. 2504-quater
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