Divisione degli utili e delle perdite

Art. 2553 del Codice Civile


Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2553 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO VII - Dell’associazione in partecipazione
  4. Art. 2553
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