Formazione fittizia del capitale

Art. 2632 del Codice Civile


((Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.))

Struttura gerarchica per l'articolo 2632 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO XI - Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati
  4. Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
  5. Art. 2632
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