Aggiotaggio

Art. 2637 del Codice Civile


Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di ((strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,)) ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Struttura gerarchica per l'articolo 2637 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO XI - Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati
  4. Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
  5. Art. 2637
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