Impugnazione per violenza

Art. 265 del Codice Civile


Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Struttura gerarchica per l'articolo 265 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
  5. Art. 265
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