Obblighi del conservatore

Art. 2673 del Codice Civile


Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

((Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge)).

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Struttura gerarchica per l'articolo 2673 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
  5. Art. 2673
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