Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

Art. 269 del Codice Civile


La paternità e la maternità ((...)) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità ((...)).

Struttura gerarchica per l'articolo 269 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
  5. Art. 269
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