Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

Art. 2692 del Codice Civile


La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.

Struttura gerarchica per l'articolo 2692 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
  5. Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
  6. Art. 2692
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